COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE – AVVERSO DECISIONE G.S.T. – RIGETTO RICORSO (GARA LUPI MOLINARO – VIRTUS SANTANGIOLESE DEL 29/03/2012 – CAMP. DI ECCELLENZA – 10^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE – AVVERSO DECISIONE G.S.T. - RIGETTO RICORSO (GARA LUPI MOLINARO - VIRTUS SANTANGIOLESE DEL 29/03/2012 – CAMP. DI ECCELLENZA - 10^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, Visto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Virtus M. Santangiolese avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 91 del 13 aprile 2012, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto avverso l'esito della gara giocata il 29 marzo 2012 contro la società Lupi Molinaro, osserva quanto segue. Il ricorso sotto la voce "motivo" riporta quanto verificatosi nel corso del secondo tempo della gara suddetta, quindi un racconto dell'accaduto, che è poi il medesimo riportato nel reclamo presentato al Giudice Sportivo, e conclude con la richiesta: "chiedo in relazione alle motivazioni da noi prodotte che venga disposto l'applicazione dell'art. 4 del C.G.S. e i seguenti". La società controparte A.S.D. Lupi Molinaro ha fatto pervenire proprie controdeduzioni sul ricorso presentato dalla Virtus M. Santangiolese, con le quali chiede il rigetto del ricorso stesso con conferma della decisione del C.S. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede che i reclami ed i ricorsi devono essere motivati, vedi art. 33, commi 5, e art. 36, comma 2, disponendo espressamente che i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili, vedi art. 33, comma 6, del richiamato Codice. Ebbene, il ricorso in trattazione non contiene alcuna motivazione, limitandosi, come sopra riportato, a rappresentare i fatti verificatisi in corso di gara, non dando, quindi, a questa C.D. la possibilità di entrare nel merito della decisione del Giudice Sportivo in quanto privo di specifiche censure sulla motivazione della decisione impugnata. Oltre tutto anche la avanzata richiesta di applicazione dell'art. 4 del C.G.S. appare del tutto inappropriata in quanto tale articolo, ed anche i successivi, parlano di responsabilità delle società in merito a comportamenti e fatti assolutamente non aventi nulla a che vedere con quelli verificatosi sul campo il giorno 29 marzo 2012. P.Q.M. dichiara la inammissibilità del ricorso presentato dalla società A.S.D. Virtus M. Santangiolese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della medesima società.
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