COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare B) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: REALE Andrea, calciatore tesserato per la Società USD SAVIGLIANESE per violazione dell’art.10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento per la società ASD TROFARELLO , nella stagione 2011/2012, benché già tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva e comunque fino al 30.11.2011, per la sacietà USD SAVIGLIANESE; GALLEA Cesare, Presidente della società ASD TROFARELLO, per violazione dell’art.10 comma 2 CGS, in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS, per avere richiesto il tesseramento del giocatore REALE Andrea, omettendo di esperire i necessari accertamenti preventivi sulla posizione del calciatore presso il competente Ufficio Tesseramenti Comitato Regionale PIEM. VDA LND; PANZA Antonio, dirigente della ASD TROFARELLO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS in relazione all’art.10, commi 2 e 6 CGS e dell’art. 62 NOIF, per avere quale dirigente accompagnatore della ASD TROFARELLO, sottoscritto 4 distinte di gara in cui si dava atto del regolare tesseramento del calciatore REALE Andrea, diversamente dal vero; la società ASD TROFARELLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, CGS per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, di cui sopra.
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