COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare C) Ricorso della Società FERIOLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. relativa alla gara FERIOLO CALCIO – PIEVESE disputata in data 01.04.2012, Campionato Seconda Categoria Verbania

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare C) Ricorso della Società FERIOLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. relativa alla gara FERIOLO CALCIO - PIEVESE disputata in data 01.04.2012, Campionato Seconda Categoria Verbania Con ricorso inviato in data 16.04.2012, la Società ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla Società stessa in data 03.04.2012, in relazione alla gara in oggetto indicata, confermando il risultato conseguito sul campo: FIERIOLOPIEVESE 3-3. Nel precedente reclamo presentato al Giudice Sportivo, la Società ricorrente sosteneva l’irregolare utilizzo nella gara in questione, da parte della Società PIEVESE, del calciatore DEFEMINIS Lorenzo, nato il 14.09.1996 “e quindi di età inferiore agli anni 16 e sprovvisto di regolare autorizzazione”. Il Giudice Sportivo, tuttavia, riteneva tale doglianza infondata, poiché – afferma il Giudice – “la Società Pievese ha fatto pervenire in copia il modulo di richiesta tesseramento a FIGC inviato al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 17.12.2011; dalla verifica effettuata risulta che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato con lo status di dilettante. Pertanto, si ritiene corretta la sua posizione che non necessita di ulteriori autorizzazioni”. Avverso tale decisione, la Società FERIOLO CALCIO ricorre ribadendo l’irregolarità della posizione del calciatore DEFIMINIS Lorenzo per assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 comma 3 NOIF. Tale norma prevede che “i calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..”. In data 20.04.2012, perveniva apposita comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta L.N.D. in cui si affermava che, in relazione alla partecipazione del calciatore DEFIMINIS Lorenzo (14.09.1996) all’attività agonistica organizzata dalla LND, “la Società GSD PIEVESE non ha mai ottenuto da questo Comitato Regionale l’autorizzazione (…) come da art. 34 comma 3 NOIF”. La questione oggetto d’analisi nel caso di specie, tuttavia, non riguarda la sussistenza o meno dell’autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 NOIF a favore del calciatore DEFIMINIS Lorenzo, bensì la necessità o meno di richiedere tale autorizzazione in base alla “categoria” di tesserati cui egli apparteneva, ai sensi della normativa federale. La norma di cui all’art. 34 comma 3 NOIF, infatti, si riferisce espressamente ai soli calciatori di età inferiore ai 16 anni tesserati come “giovani”, quindi con vincolo annuale ex art. 31 NOIF. Il calciatore DEFIMINIS Lorenzo, invece, a partire dalla presente stagione sportiva risulta tesserato come “giovane dilettante”, avendo assunto con la Società PIEVESE il vincolo pluriennale di cui all’art. 32 NOIF. E’ evidente come, alla luce del tenore letterale dell’art. 34 comma 3 NOIF, l’autorizzazione da questo prevista non sia necessaria per i calciatori che, benchè di età inferiore ai sedici anni, siano tesserati non più come “giovani”, bensì come “giovani dilettanti”. Tale è la categoria in cui rientrava il DEFIMINIS Lorenzo. Alla luce di tali rilievi, devono ritenersi infondate le doglianze mosse nel presente ricorso dalla Società FERIOLO CALCIO, poiché il calciatore DEFIMINIS Lorenzo, essendo tesserato come “giovane dilettante” ai sensi dell’art. 32 NOIF, non necessitava dell’autorizzazione richiesta dall’art. 34 comma 3 NOIF per i soli calciatori “giovani”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso formulato dalla Società FERIOLO CALCIO e dichiara la ricorrente tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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