COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare C) Ricorso della Società FERIOLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. relativa alla gara FERIOLO CALCIO – PIEVESE disputata in data 01.04.2012, Campionato Seconda Categoria Verbania
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
C) Ricorso della Società FERIOLO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 44 del 12.04.2012 della Delegazione Provinciale V.C.O. relativa alla gara FERIOLO
CALCIO - PIEVESE disputata in data 01.04.2012, Campionato Seconda Categoria Verbania
Con ricorso inviato in data 16.04.2012, la Società ricorrente si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla Società stessa in data 03.04.2012, in
relazione alla gara in oggetto indicata, confermando il risultato conseguito sul campo: FIERIOLOPIEVESE
3-3.
Nel precedente reclamo presentato al Giudice Sportivo, la Società ricorrente sosteneva l’irregolare
utilizzo nella gara in questione, da parte della Società PIEVESE, del calciatore DEFEMINIS
Lorenzo, nato il 14.09.1996 “e quindi di età inferiore agli anni 16 e sprovvisto di regolare
autorizzazione”.
Il Giudice Sportivo, tuttavia, riteneva tale doglianza infondata, poiché – afferma il Giudice – “la
Società Pievese ha fatto pervenire in copia il modulo di richiesta tesseramento a FIGC inviato al
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 17.12.2011; dalla verifica effettuata risulta che
il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato con lo status di dilettante. Pertanto, si ritiene
corretta la sua posizione che non necessita di ulteriori autorizzazioni”.
Avverso tale decisione, la Società FERIOLO CALCIO ricorre ribadendo l’irregolarità della posizione
del calciatore DEFIMINIS Lorenzo per assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 comma 3
NOIF.
Tale norma prevede che “i calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe
possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie
giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i
calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare
anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale –
L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a
cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità
specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della
Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta
maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore
ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della
punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..”.
In data 20.04.2012, perveniva apposita comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato
Regionale Piemonte Valle d’Aosta L.N.D. in cui si affermava che, in relazione alla partecipazione
del calciatore DEFIMINIS Lorenzo (14.09.1996) all’attività agonistica organizzata dalla LND, “la
Società GSD PIEVESE non ha mai ottenuto da questo Comitato Regionale l’autorizzazione (…)
come da art. 34 comma 3 NOIF”.
La questione oggetto d’analisi nel caso di specie, tuttavia, non riguarda la sussistenza o meno
dell’autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 NOIF a favore del calciatore DEFIMINIS Lorenzo,
bensì la necessità o meno di richiedere tale autorizzazione in base alla “categoria” di tesserati cui
egli apparteneva, ai sensi della normativa federale.
La norma di cui all’art. 34 comma 3 NOIF, infatti, si riferisce espressamente ai soli calciatori di età
inferiore ai 16 anni tesserati come “giovani”, quindi con vincolo annuale ex art. 31 NOIF.
Il calciatore DEFIMINIS Lorenzo, invece, a partire dalla presente stagione sportiva risulta tesserato
come “giovane dilettante”, avendo assunto con la Società PIEVESE il vincolo pluriennale di cui
all’art. 32 NOIF.
E’ evidente come, alla luce del tenore letterale dell’art. 34 comma 3 NOIF, l’autorizzazione da
questo prevista non sia necessaria per i calciatori che, benchè di età inferiore ai sedici anni, siano
tesserati non più come “giovani”, bensì come “giovani dilettanti”. Tale è la categoria in cui rientrava il
DEFIMINIS Lorenzo.
Alla luce di tali rilievi, devono ritenersi infondate le doglianze mosse nel presente ricorso dalla
Società FERIOLO CALCIO, poiché il calciatore DEFIMINIS Lorenzo, essendo tesserato come
“giovane dilettante” ai sensi dell’art. 32 NOIF, non necessitava dell’autorizzazione richiesta dall’art.
34 comma 3 NOIF per i soli calciatori “giovani”.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il ricorso formulato dalla Società FERIOLO CALCIO e dichiara la ricorrente tenuta al pagamento
della tassa di reclamo che non risulta versata.
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