COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale della ASD ASTISPORT, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 14 c.1. C.G.S. dei fatti avvenuti al termine della gara ASTISPORT / BUSCA del 27.2.2011, valida per il campionato di categoria giovanissimi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale della ASD ASTISPORT, per rispondere a titolo
di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 14 c.1. C.G.S. dei fatti avvenuti al termine della
gara ASTISPORT / BUSCA del 27.2.2011, valida per il campionato di categoria giovanissimi
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2.3.12, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare la
società ASTISPORT per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 14 comma 1
C.G.S., dei fatti avvenuti al termine della gara ASTISPORT/BUSCA del 27.2.2011 disputata
nell’ambito del campionato di categoria giovanissimi, culminati nell’aggressione in prossimità degli
spogliatoi della squadra ospite dei tesserati della società Busca sigg.ri Garro Lorenzo e Garro
Franco da parte di tale sig. Torrà Luan.
All’udienza del 20.4.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio Goria in
rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Rabaglino Giovanni, vice presidente della ASD
ASTISPORT.
Informato il sig. Rabaglino della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma
dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), il medesimo richiedeva
procedersi con il giudizio, adducendo che la propria società non era in alcun modo responsabile dei
fatti addebitati, in quanto l’aggressione ai danni dei tesserati della società Busca sarebbe avvenuta
al termine dell’incontro e non avrebbe avuto alcuna attinenza con la gara; il Procuratore Federale
concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 e della
squalifica del campo per una giornata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
pienamente acclarata la responsabilità ascritta alla ASD ASTISPORT.
Premesso infatti che l’art. 3 comma 4 del Codice di Giustizia testualmente prevede che “le società
sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia
all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”, nel caso
di specie i gravi fatti di aggressione e violenza ai danni dei tesserati della società Busca –acclarati a
seguito dalle indagini delle competenti autorità, che hanno portato all’archiviazione del
procedimento penale nei confronti del responsabile unicamente per assenza di querela- sono
avvenuti immediamente dopo la conclusione della gara ed in prossimità dello spogliatoio della
squadra ospite.
L’art. 14 del codice di giustizia sportiva addebita alle società ospitanti, a titolo di responsabilità
oggettiva, i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara, quando siano
direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo.
E’ pertanto evidente che quanto accaduto deve essere addebitato, a titolo di responsabilità
oggettiva, alla società deferita, atteso che l’aggressione è avvenuta al temine della gara, secondo
quanto riferito dalla società incolpata a seguito di pesanti insulti rivolti dal giocatore aggredito alla
figlia dell’aggressore, presente all’incontro come spettatore.
In merito infine alle doglianze sollevate dalla società incolpata in ordine alla asserità impossibilità di
intervenire allo scopo di evitare comportamenti incresciosi dei genitori dei tesserati, è il caso di
osservare che costituisce preciso dovere delle società sportive prevenire fatti come quelli avvenuti,
anche mediante coinvolgimento e responsabilizzazione dei genitori, nell’ottica di un avvicinamento
allo sport che consenta l’apprendimento, l’accettazione ed il rispetto dei suoi principi cardine.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
- Commina alla ASD ASTISPORT la sanzione dell’ammenda di € 750,00 e la squalifica del campo
di gioco per una giornata, da scontare nell’ambito del campionato di categoria giovanissimi.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale della ASD ASTISPORT, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 14 c.1. C.G.S. dei fatti avvenuti al termine della gara ASTISPORT / BUSCA del 27.2.2011, valida per il campionato di categoria giovanissimi"