COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare b) Ricorsi della Società A.P.D. SAN MAURIZIO CANAVESE avverso decisioni del Giudice Sportivo incluse in C.U. n. 53 del 5.4.2012 e n. 55 del 19.4.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN MAURIZIO CANAVESE – SPORTIVA NOLESE disputata in data 1.4.2012, Campionato di Prima Categoria – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
b) Ricorsi della Società A.P.D. SAN MAURIZIO CANAVESE avverso decisioni del Giudice
Sportivo incluse in C.U. n. 53 del 5.4.2012 e n. 55 del 19.4.2012 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN MAURIZIO CANAVESE – SPORTIVA
NOLESE disputata in data 1.4.2012, Campionato di Prima Categoria - Girone D
Con reclamo ritualmente preannunciato, la Società SAN MAURIZIO CANAVESE impugnava al
Giudice Sportivo la regolarità della gara indicata in oggetto e, contestualmente si doleva per le
decisioni disciplinari assunte a carico dei propri giocatori, segnatamente squalifica per cinque gare
a carico di RODDRIGO Fabio e SORRENTI Daniele, squalifica per tre gare a carico di FAVATA
Alessandro, squalifica per due gare a carico di SANTOMAURO Paolo.
Assunta la propria decisione, il Giudice di primo grado trasmetteva gli atti alla Commissione
Disciplinare per quanto di competenza.
Con ricorso inviato a mezzo e mail in data 27.4.2012 la Società SAN MAURIZIO CANAVESE si
duole anche di tale ultima decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima
con la perdita della gara col risultato di 0 – 3. e chiede che venga disposta la ripetizione della
medesima
Le procedure sono state riunite nella presente delibera, tuttavia la valutazione nel merito di
entrambe è preclusa in quanto il primo reclamo è assolutamente privo di motivazione in riferimento
alle varie condotte antisportive addebitate ai singoli giocatori sanzionati e contiene unicamente un
generico riferimento ad una asserita mano pesante del Giudice di primo grado che lederebbe il
buon nome della Società. Il requisito della motivazione è previsto a pena di inammissibilità dall’art.
33 comma 5 C.G.S.
Il secondo ricorso è privo di sottoscrizione ed inoltre non vi è prova che sia stato inviato alla società
avversaria come previsto a pena di inammissibilità dagli artt. 33 commi 5 e 9 e 46 comma 5 C.G.S.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, dichiara
INAMMISSIBILI
i reclami della società SAN MAURIZIO CANAVESE.
Dichiara la medesima Società tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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