COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società USD TRE VALLI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 56 del 19.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara GIAROLE SAN CARLO – TRE VALLI del 14.04.2012 Campionato Juniores Regionali Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società USD TRE VALLI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 56 del 19.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla
gara GIAROLE SAN CARLO - TRE VALLI del 14.04.2012 Campionato Juniores Regionali
Girone G
Con reclamo inviato in data 24.04.2012, la Società USD TRE VALLI ricorre avverso il
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore CAPOFERRI Mirko con la
squalifica sino al 19.05.2012 “per non essersi opposto alla decisione di non proseguire la gara
assunta dal dirigente accompagnatore della società”, il quale aveva impedito ai propri giocatori di
proseguire la gara ordinando loro di rientrare negli spogliatoi in contestazione di una decisione
arbitrale.
La Società ricorre avverso tale provvedimento chiedendo la sospensione della sanzionata irrogata
nei confronti dell’allenatore, sostenendo che questi, contrariamente a quanto contestatogli, si fosse
fermamente opposto alla decisione assunta dal dirigente della Società stessa.
Il ricorso, tuttavia, deve ritenersi inammissibile per contrasto con la norma di cui all’art. 45 comma 3
lett. b) CGS, che consente di proporre ricorso innanzi a questa Commissione esclusivamente
avverso provvedimenti aventi ad oggetto la squalifica di tecnici di durata superiore ad un mese. Tale
condizione non sussiste nel caso di specie e ciò preclude la trattazione del ricorso nel merito.
Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
inammissibile il ricorso proposto dalla Società USD TRE VALLI, dichiarando la Società stessa
tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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