COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012 Delibera del la Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società VICTORIA IVEST avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 29.3.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara GASSINOSANRAFFAELE – VICTORIA IVEST disputata in data 17.3.2012, Torneo Esordienti 2° anno primav. Torino Girone L
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 03/05/2012
Delibera del la Commissione Disciplinare
d) Ricorso della Società VICTORIA IVEST avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 40 del 29.3.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara
GASSINOSANRAFFAELE - VICTORIA IVEST disputata in data 17.3.2012, Torneo Esordienti 2°
anno primav. Torino Girone L
Con ricorso inviato in data 3.4.2012 la Società VICTORIA IVEST si duole del provvedimento con cui
il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2013 l’allenatore D’ANDREA Carmine
e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente non contesta che al termine della gara sia intervenuto un alterco tra gli
allenatori delle due squadre connotato da insulti, minacce e percosse, tuttavia sostiene che il
D’ANDREA sarebbe stato deliberatamente provocato. Inoltre, fa rilevare come il fatto sia stato
descritto in modo parziale nel supplemento di rapporto compilato dal dirigente arbitro del
GASSINOSANRAFFAELE, dopo che, una volta sedati gli animi, le due Società si erano accordate
per la compilazione e sottoscrizione di un referto arbitrale privo di fatti di rilievo. Si segnala, infine,
che in data 26.3.2012 è stato organizzato un incontro tra i Presidenti delle Società alla presenza
degli allenatori coinvolti, in cui tutto sarebbe stato chiarito con reciproche scuse.
Nella seduta del 27.4.2012, il Presidente della Società, interrogato da questa Commissione per
averne fatto richiesta, confermava quanto riportato nel reclamo, ammetteva l’atteggiamento violento
del D’ANDREA e produceva dichiarazione del sig. Christian LA PIRA, allenatore del
GASSINOSANRAFFAELE, in cui si dava atto dell’avvenuta chiarificazione ottenuta attraverso la
mediazione delle due società, dei toni amplificativi dei fatti risultanti dal supplemento di rapporto e
della volontà conciliativa del D’ANDREA.
Il ricorso merita accoglimento.
Va innanzi tutto premesso che, nel caso di specie, la valenza probatoria del referto arbitrale appare
sensibilmente ridotta, trattandosi di atto compilato unilateralmente da dirigente di una delle due
società coinvolte, rispetto al quale la controparte non ha avuto alcuna possibilità di controbattere.
Inoltre, in presenza di un referto sottoscritto dai dirigenti di entrambe le Società e privo di
qualsivoglia annotazione circa eventuali fatti disciplinari, non può accordarsi il valore di piena prova
circa la dinamica dell’accaduto ad un supplemento redatto all’insaputa dei rappresentanti della
società ospitata.
Le ammissioni del Presidente e la presenza dei certificati medici attestano una condotta senza
dubbio violenta da parte del D’ANDREA e ciò costituisce un pessimo esempio per i giovani calciatori
presenti, tuttavia, non potendo conoscere gli antefatti né se analoga condotta aggressiva sia stata
posta in essere anche dal LA PIRA, appare equo valorizzare la pronta riconciliazione tra i due
contendenti favorita dalle Società, con l’auspicio che certi deprecabili fatti non abbiano a ripetersi,
rideterminando la durata della squalifica a carico del D’ANREA fino al 30.6.2012.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo,
RIDUCE
la squalifica a carico di D’ANDREA Carmine, determinandone la durata fino al 30.6.2012.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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