COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 25/ 4/2012 REAL STATTE – ANDRISANI CALCIO 1995 TA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 25/ 4/2012 REAL STATTE - ANDRISANI CALCIO 1995 TA Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che: - l'Arbitro alla fine del primo tempo, nel raggiungere gli spogliatoi, veniva avvicinato da un tifoso della soc. REAL STATTE, a sua volta entrato da un cancello lasciato volontariamente aperto dal custode dell'impianto sportivo; - lo stesso tifoso afferrava il Direttore di gara per il braccio e proferiva frasi minacciose al suo indirizzo; - al 23º del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dal Direttore di gara, il giocatore BASILE GIUSEPPE (num. 5 del REAL STATTE) si scagliava contro l'avversario D'ANDRIA GIANLUCA (num. 10 della soc. ANDRISANI 1995), colpendolo con calci; - i compagni del giocatore D'ANDRIA della soc. ANDRISANI 1995 cercavano di proteggerlo, allontanandolo dal giocatore BASILE GIUSEPPE (num. 5 del REAL STATTE); - il Direttore di gara notava che il num. 7 CERVINO ANGELO, il num. 9 QUERCIA FRANCO, il num. 11 PELUSO RAFFAELE e lo stesso num. 5 BASILEGIUSEPPE della soc. REAL STATTE si scagliavano con calci e pugni contro calciatori avversari non identificati; - al 44º del p.t. l'Arbitro aveva già espulso il calciatore num. 6 ZORICO LUIGI del REAL STATTE e, pertanto, con i succitati calciatori gli espulsi sarebbero divenuti 5; - lo stesso Direttore di gara non ha ritenuto opportuno notificare il provvedimento di espulsione ed ha sospeso definitivamente la gara al 24º del s.t., anche per salvaguardare la propria incolumità; - dopo la sospensione della gara il suddetto tifoso, che alla fine primo tempo si era introdotto negli spogliatoi, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara che tentava di chiudere la porta del proprio spogliatoio. In quel frangente batteva violentemente la testa,poiché la medesima veniva contemporaneamente presa a calci dall'esterno dal tifoso in questione; - a seguito di tanto veniva trasportato dall'ambulanza presso il locale ospedale Nord, dove la ferita alla fronte veniva suturata con 4punti DELIBERA Di squalificare: - il sig. BASILE GIUSEPPE del REAL STATTE per 5 gare effettive; - il sig. CERVINO ANGELO del REAL STATTE per 3 gare effettive; - il sig QUERCIA FRANCO del REAL STATTE per 3 gare effettive; il sig. PELUSO RAFFAELE del REAL STATTE per 3 gare effettive; Di comminare alla soc. REAL STATTE: - la punizione sportiva della squalifica del campo per 2 giornate, gare da disputarsi in campo neutro a porte chiuse con effetto immediato; - l'ammenda di euro 500.00; - la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 in favore della soc. ANDRISANI 1995.
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