COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 29/ 4/2012 COLLEPASSO – MARITTIMA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 03 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 29/ 4/2012 COLLEPASSO - MARITTIMA Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico e via fax la società MARITTIMA adiva a questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto, imputandone l'irregolarità alla società ospitante USDCOLLEPASSO; che la reclamante concludeva richiedendo la vittoria in proprio favore per gli eventi occorsi durante la gara o, in alternativa, la ripetizione della gara da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse; tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo non è meritevole di accoglimento. Infatti dalle risultanze degli atti ufficiali e, segnatamente, dal referto di gara confermato da successivo supplemento arbitrale del 02/05/2012, si evince che la gara si è svolta e conclusa regolarmente. L'unico episodio riportato dal Direttore di gara che ha prodotto la temporanea interruzione dell'incontro si è verificato ad opera di un sostenitore di una terza compagine presente sugli spalti, ovvero sia della società STELLA DEL COLLE; detto facinoroso dopo aver oltrepassato la recinzione ed essere entrato sul terreno di giuoco ha tentato di aggredire un calciatore della società MARITTIMA, non riuscendovi per l'intervento dei calciatori della società COLLEPASSO e delle forze dell'ordine. Degni di sanzione sono gli episodi ascrivibili esclusivamente ai sostenitori della società STELLA DEL COLLE che sono stati riportati dal commissario di campo, il quale ha riferito che detti tifosi, facilmente riconoscibili da uno striscione esposto prima dell'inizio della gara, avevano inveito contro i tesserati della società MARITTIMA tenendo comportamenti ingiuriosi e minacciosi e facendo esplodere anche una bomba carta. Inoltre all'ingresso dei calciatori della società MARITTIMA sul terreno di giuoco, i sostenitori della STELLA DEL COLLE lanciavano altre bombe carta ed un frammento di calcestruzzo, senza procurare danni a persone ma solo la bruciatura parziale del terreno di giuoco sintetico. Successivamente a tali eventi la forza pubblica si portava all'interno dell'impianto posizionandosi lungo il perimetro del terreno di giuoco, sedando i disordini in essere sugli spalti. Infine durante la gara i sostenitori della STELLA DEL COLLE lanciavano in campo un'altra bomba carta che esplodeva senza conseguenze; successivamente, al 25º minuto del s.t., si verificava l'invasione isolata del sostenitore già riferita dal Direttore di gara. Al termine dell'incontro una trentina di sostenitori dello STELLA DEL COLLE attendevano l'uscita dei tesserati della società MATTIMA, intonando cori minacciosi che causavano l'accompagnamento del relativo pullman da parte della forza pubblica presente, onde evitare qualsiasi tipo di contatto. Tutto ciò premesso DELIBERA 1. di respingere il reclamo proposto dalla società MARITTIMA addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; 2. di confermare il risultato di 2 - 2 come conseguito sul campo; 3. di comminare alla società STELLA DEL COLLE la punizione sportiva della squalifica del campo per 1 giornata, gara da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse con effetto immediato, nonché l'ammenda di € 300,00 per i fatti addebitabili ai propri sostenitori, come descritti nel referto arbitrale e nel rapporto del commissario di campo
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