COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 30 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti A) dei dirigenti: -Semplicioni Antonello, D.G. A.S.D. Tau Calcio, per aver organizzato un torneo quadrangolare giovanile privo della prescritta autorizzazione; -Galli Renato, responsabile dell’A.C. Prato, -Barghigiani Marco, responsabile di settore della F.C. Esperia Viareggio, -Biagioni Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente della Lucchese Libertas 1905 s.r.l.. Agli ultimi tre Dirigenti viene contestato di aver partecipato al torneo giovanile organizzato dalla Società Tau calcio, senza accertarsi della regolare organizzazione del medesimo. B) della Società A.S. Lucchese Libertas per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.. C) delle Società: -A.S.D. Tau Altopascio; -A.C. Prato; -F.C. Esperia Viareggio per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza di quanto ascritto a propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 30 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti A) dei dirigenti: -Semplicioni Antonello, D.G. A.S.D. Tau Calcio, per aver organizzato un torneo quadrangolare giovanile privo della prescritta autorizzazione; -Galli Renato, responsabile dell’A.C. Prato, -Barghigiani Marco, responsabile di settore della F.C. Esperia Viareggio, -Biagioni Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente della Lucchese Libertas 1905 s.r.l.. Agli ultimi tre Dirigenti viene contestato di aver partecipato al torneo giovanile organizzato dalla Società Tau calcio, senza accertarsi della regolare organizzazione del medesimo. B) della Società A.S. Lucchese Libertas per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.. C) delle Società: -A.S.D. Tau Altopascio; -A.C. Prato; -F.C. Esperia Viareggio per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza di quanto ascritto a propri tesserati. Il deferimento indicato in epigrafe trae origine dalla segnalazione effettuata, anche sulla base di notizie apparse sulla stampa locale, da parte del Presidente della Delegazione Provinciale di Lucca al C.R.T. e da questo trasmessa alla Procura Federale. L’Ufficio, acquisite le dichiarazioni di Galli, Semplicioni e Barghigiani, gli ha deferiti a questa Commissione unitamente alle Società di appartenenza contestando, per quanto riguarda la Soc. F.C. Esperia Viareggio la recidiva. Disposta la riunione di trattazione per la data odierna, la C.D. dà atto che sono presenti in proprio: -Semplicioni Antonello, D.G. A.S.D. Tau Calcio, -Galli Renato, responsabile dell’A.C. Prato, -Barghigiani Marco, responsabile di settore della F.C. Esperia Viareggio, che deposita mandato a difesa rilasciato all’avvocato Laura Rapuano. Nessuno è presente per la Società Lucchese Libertas 1905 s.r.l., in ordine alla quale il Presidente della C.D.T.T. comunica che il Presidente Federale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 131/A, ha revocato l’affiliazione. Le altre Società sono così rappresentate -A.S.D. Tau Altopascio da Semplicioni Antonello, Dirigente,; -A.C. Prato da Galli Renato, Dirigente, -F.C. Esperia Viareggio al Dinelli Stefano, Presidente, assistito e difeso dall’Avvocato Laura Rapuano. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., che sottopongono all’attenzione del Collegio. La Commissione, esaminata la proposta ritiene poterla accogliere nei termini di cui al verbale appositamente redatto e sottoscritto esclusivamente con riferimento alle seguenti società: -Tau Calcio Altopascio, ammenda di € 300,00 (trecento) su una sanzione base determinata in € 400,00. -AC Prato, ammenda di € 200,00 (duecento) su sanzione base di € 300,00; -Esperia Viareggio S.r.l., ammenda di € 200,00 (duecento) su sanzione base di e 300,00. Avvia il dibattimento nei confronti degli altri soggetti deferiti. e quindi di: -Semplicioni Antonello, -Galli Renato, -Barghigiani Marco, -Biagioni Fabrizio, -Lucchese Libertas 1905 S.r.l.. Dell’avvenuta definizione è stato redatto apposito, separato, Verbale. L’Avvocato Stefanini, con il suo intervento, precisando che il deferimento deriva da segnalazione del Presidente del C.R. Toscana, argomenta sulla responsabilità dei dirigenti del Settore giovanile e dei Presidenti delle società richiamando le dichiarazioni rese dai vari dirigenti in fase istruttoria. Conclude chiedendo l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate. Dirigenti: -Semplicioni Antonello, inibizione per giorni 90, -Galli Renato, inibizione per giorni 60, -Barghigiani Marco, inibizione per giorni 60, -Biagioni Fabrizio, inibizione per giorni 60. Società: - Lucchese Libertas 1905 S.r.l., ammenda di euro 300,00. I deferiti presenti intervengono dichiarando, come del resto già indicato al collaboratore della Procura Federale, che non si è trattato di un Torneo ma di semplici gare amichevoli (Galli); quadrangolare “amichevole” (Semplicioni); quadrangolare (Barghigiani). In sede di decisione, il Collegio ritiene che la posizione dei Dirigenti deferiti non possa essere valutata solo in virtù dell’incarico ricoperto dovendosi, invece, dimostrare che la decisione di organizzare e/o partecipare ad una manifestazione irregolare sia stata da essi attivamente assunta in nome e per conto della società. Negli atti istruttori non esiste alcuna concreta specifica prova che ciascuno di essi abbia preso parte alla decisione assunta dalla Società di rispettiva appartenenza di partecipare al Torneo in esame. Non appare infatti sufficientemente fondata la contestazione di aver consentito, nella loro qualità di responsabili del settore giovanile delle rispettive Società di appartenenza, la partecipazione di proprie squadre ad un Torneo non autorizzato dalle Autorità Federali preposte, con ciò incorrendo nella violazione del disposto dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.. Si ricorda a tal fine che la richiesta di partecipazione viene inoltrata direttamente dal Presidente, al quale compete la rappresentanza della Società, e che, in casi della medesima fattispecie, questi è stato considerato l’unico tesserato che incorre in violazione. Ovviamente tutto ciò solo nel caso che dall’istruttoria non risulti che il Dirigente del Settore abbia preso direttamente parte alla decisione di partecipare ad un torneo irregolare. Né, a parere della Commissione, può avere alcuna valenza in tali casi l’eventuale apporto ”interno” dei Dirigenti preposti al singolo settore. Sotto tale aspetto la pur abile condotta processuale del rappresentante della Procura Federale appare inefficace. Quanto sopra ha valenza anche nei confronti del D.G. della Società organizzatrice essendo del tutto irrilevante che egli abbia poteri di firma dato che questi poteri vengono posti in essere unicamente nei casi in cui il legale rappresentante non abbia potuto o voluto assumere alcuna decisione. L’istruttoria compiuta deve essere considerata, sotto tale aspetto, inesistente non avendo contrapposto alle dichiarazioni a difesa alcuna tangibile prova circa il ruolo dei Dirigenti deferiti nell’organizzare o partecipare all’evento. Né a tal fine possono avere rilevanza le ammissioni raccolte in udienza (alla luce di quanto disposto dal primo periodo del comma 4.1 dell’art. 35 del C.G.S.) che tutela i minimi diritti di difesa attraverso le garanzie procedimentali che consentono agli incolpati di avere una tempestiva conoscenza degli addebiti contestati per poter approntare una idonea risposta processuale. Le stessa presenza in aula degli incolpati, associata alla loro disponibilità nel rispondere alle pertinenti ed abili domande della Procura, non possono assumere un contenuto così negativo e, contemporaneamente, così diverso dalla responsabilità per immedesimazione organica originariamente contestata nell’atto di deferimento. Appare, infine, singolare l’atteggiamento della Procura Federale che ritiene dover deferire i Dirigenti di settore e non i Presidenti delle Società, operando in maniera esattamente opposta a quanto fatto nei confronti di altre Società deferite. Si richiamano a tal proposito i precedenti deferimenti recanti i numeri 87 in data 6 settembre 2010 e 388 del 4 marzo 2011, relativi alla medesima violazione nella quali sono stati deferiti unicamente i Presidente delle Società responsabili. P.Q.M. la C.D.T.T. così delibera: -prosciogliere i Dirigenti: Semplicioni Antonello, Galli Renato e Barghigiani Marco per quanto indicato in parte motiva; -infliggere al Presidente della Lucchese Libertas 1905 S.r.l., in carica all’epoca dei fatti l’inibizione per gg. 60 (sessanta) da scontarsi nel momento di eventuale nuovo tesseramento nell’ambito della F.I.G.C.; -non doversi procedere nei confronti della Lucchese Libertas 1905 S.r.l, per avvenuta revoca dell’affiliazione; -applicare, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. le seguenti sanzioni: ≈Tau Calcio Altopascio, ammenda di € 300,00 (trecento); ≈AC Prato, ammenda di € 200,00 (duecento); ≈Esperia Viareggio S.r.l., ammenda di € 200,00 (duecento).
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