COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 150 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Unione Sportiva Dilettantistica Firenzuola, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Corbatti Matteo ( C.U. n. 54 del 5/04/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 150 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Società Unione Sportiva Dilettantistica Firenzuola, avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Corbatti Matteo ( C.U. n. 54 del 5/04/2012). Con rituale e tempestivo gravame la Società Sportiva Dilettantistica Firenzuola adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorate al comportamento tenuto dal calciatore Corbatti nel corso dell’incontro esterno disputato in data 1/04/2012 contro la Società San Godenzo. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per aver colpito violentemente con un pugno al volto un calciatore avversario procurandogli evidente fuoriuscita di sangue dal labbro” L’impugnante contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore solo difeso una palla alta, sbracciandosi per “coprire il proprio salto”, senza alcuna volontà lesiva e senza colpire con il pugno; si sarebbe trattato di un semplice fallo di giuoco non connotato da alcuna premeditazione ed il contatto sarebbe stato assolutamente leggero considerate le limitatissime conseguenze (una piccola fuoriuscita di sangue) che hanno consentito all'avversario di concludere regolarmente la gara. L'arbitro, forse perché coperto nella visuale da una moltitudine di giocatori, non avrebbe correttamente interpretato la dinamica dell'azione. Rammentando la correttezza assoluta del calciatore conclude pertanto per la riduzione della sanzione irrogata. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito l'avversario con un pugno e non con il braccio poiché il dato emerge non solo dal rapporto ma anche dal supplemento espressamente richiesto e presente nel fascicolo. Il D.G. Precisa: “Il colpo non è stato dato con un braccio, bensì con un pugno, valutato dal sottoscritto a circa otto metri dal luogo dove si è svolto l'accaduto, senza che nessun calciatore ostruisse la mia visuale. La fuoriuscita di sangue, che tuttavia non ha impedito al giocatore di proseguire il gioco, come menzionato nel referto di gara, ha interessato tutta la parte colpita, ovvero coprendo interamente di sangue il labbro inferiore del calciatore avversario.”. Risulta altrettanto innegabile che il contatto abbia cagionato all'avversario delle conseguenze che integrano gli elementi della fattispecie. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Orbene, il D.G. nel supplemento stabilisce che il pugno è stato dato volontariamente e precisa che il medesimo avrebbe provocato la fuoriuscita di sangue dal labbro; tale descrizione smentisce categoricamente le difese proposte attestando sia l'assoluta illiceità del gesto, dolosamente effettuato al di fuori delle regole del giuoco, sia le pur limitate conseguenze da sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S.. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore risulta, per i motivi sopra esposti, corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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