COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 135 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del “ Gruppo Sportivo Ponte A Moriano” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Barsotti Francesco con una squalifica fino al 14/10/2012. C.U. n.40-15/03/2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
135 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del “ Gruppo Sportivo Ponte A Moriano” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Barsotti Francesco con una squalifica fino al 14/10/2012. C.U. n.40-15/03/2012.
Sul finire della gara “ Ponte A Moriano-Atletica Lucca” valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver offeso l’arbitro. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G., poggiando la propria fronte a quella dell’arbitro, reiterando le offese. Al termine della partita si avvicinava ancora all’arbitro e con fare minaccioso veniva di nuovo a contatto, viso contro viso, reiterando le offese. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di sette mesi.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Ponte A Moriano, la quale conferma che il proprio tesserato si avvicinava al D.G. ma senza venirne a contatto. Nulla dice circa l’atteggiamento offensivo e minaccioso. Inoltre la reclamante, ritenendo eccessiva la sanzione, cita un caso analogo, sanzionato con una squalifica per quattro mesi e mezzo. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione.
Il D.G. nel supplemento di rapporto gara conferma per intero quanto già descritto in sede di referto gara. Sottolineando come, al termine della gara, l’atteggiamento aggressivo nei suoi confronti terminava solo grazie all’intervento dei compagni di squadra del tesserato in questione, che lo riconducevano nei pressi del proprio spogliatoio.
Dall’esame degli atti del procedimento emerge in maniera chiara la responsabilità del calciatore. Cosa del resto neanche tanto negata dalla reclamante. Per quanto concerne poi l’entità della sanzione il riferimento operato dalla società, circa un caso analogo giudicato da questa C.D, appare francamente incapiente. Infatti nel caso citato il calciatore appoggiava la propria fronte a quella dell’arbitro e contemporaneamente lo offendeva. Successivamente reiterava le sole offese. Nel caso in esame invece la reiterazione della condotta riguardava anche il contatto tra il giocatore e l’arbitro.
Quindi la decisione citata conferma indirettamente la corretta quantificazione operata dal G.S. nel caso in esame.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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