COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 04/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO – CANNARA DISPUTATA A SAN VENANZO IL 22.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: L’AMMENDA DI €. 1.200,00 L’INIBIZIONE FINO AL 30/06/2012 INFLITTA AL DIRIGENTE CERQUAGLIA VENANZO; LA SQUALIFICA DI NR. 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE COSTANZO PASQUALE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 04/05/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO - CANNARA DISPUTATA A SAN VENANZO IL 22.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
L’AMMENDA DI €. 1.200,00
L’INIBIZIONE FINO AL 30/06/2012 INFLITTA AL DIRIGENTE CERQUAGLIA VENANZO;
LA SQUALIFICA DI NR. 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE COSTANZO PASQUALE.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 03.05.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ ASD San Venanzo, per la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non erano presenti nè l’arbitro della gara né il so assistente nonostante la rituale convocazione. Era presente la Società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al comportamento posto in essere dal Dirigente Cerquaglia, sulla base del referto dell’assistente arbitrale è emerso che detto Dirigente, al termine del primo tempo, si è rivolto all’assistente accusandolo di essere parente di un giocatore della squadra avversaria e che per tale ragione stava favorendo la Società ospite. A tale riguardo rileva questa Commissione che il comportamento posto in essere dal Cerquaglia è meritevole di sanzione, ancorché la stessa deve essere ridotta fino al 30/05/2012 atteso che non vi è prova di alcun collegamento tra le affermazioni del Dirigente ed il comportamento assunto dai tifosi della Società San Venanzo i quali già durante il corso del primo tempo avevano ripetutamente offeso ed insultato la terna arbitrale. –
Quanto alla sanzione nei confronti del calciatore Costanzo Pasquale, la stessa deve essere ridotta a due giornate di squalifica essendo configurabile esclusivamente un comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente dell’arbitro.
Per quanto attiene, infine, alla sanzione dell’ammenda, la Società deve essere ritenuta responsabile per il solo comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo all’indirizzo della terna arbitrale posto in essere dai suoi sostenitori all’interno dell’impianto sportivo durante lo svolgimento della gara, e non anche per l’episodio verificatosi a fine partita al centro dell’abitato di San Venanzo, atteso che, ai sensi dell’Art.4 Comma 4 del C.G.S. le Società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza solo “nelle aree esterne immediatamente adiacenti” all’impianto sportivo, condizione non ricorrente nella fattispecie in quanto l’episodio in contestazione si è verificato in un luogo distante circa 3Km dall’impianto sportivo.
Si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione ad euro 600,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
- Riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Costanzo Pasquale;
- Riduce fino al 30/05/2012 la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Cerquaglia Venanzo;
- Riduce ad euro 600,00 la sanzione dell’ammenda.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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