F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 1) ISTANZA DELLA A.S.G. NOCERINA S.R.L TENDENTE A OTTENERE L’INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI “MINORE CONTRIBUZIONE”
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012
1) ISTANZA DELLA A.S.G. NOCERINA S.R.L TENDENTE A OTTENERE L’INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI “MINORE CONTRIBUZIONE”
Con atto qualificato “ricorso” la A.S.G. Nocerina S.r.l. ha adito questa Corte di Giustizia Federale, in sede consultiva, chiedendo di “accertare e dichiarare la inefficacia giuridica e di diritto sportivo della clausola contenuta nella domanda di iscrizione al campionato di 1^ divisione, fatta sottoscrivere alle società aderenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico”.
A sostegno della spiegata domanda la ricorrente ha:
a) premesso in fatto:
- di essere stata ammessa, a seguito di ripescaggio, al campionato di Lega Pro, Prima Divisione, per il campionato 2010/2011;
- di aver, a tali fini, essendo essa condizione inderogabile, e pur dubitando della sua validità giuridica, sottoscritto la domanda di iscrizione al suddetto campionato, tra le cui clausole figurava anche una dichiarazione di impegno del seguente tenore “..il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e specificatamente le normative in forza
delle quali la società, nel caso di promozione in serie B, al termine della Stagione Sportiva 2010/2011, percepirà dalla L.N.P. una minore contribuzione (distribuzione di proventi) per le Stagioni Sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, sempre che rimanga nell’organico della Serie B o dellaSserie A. La minore contribuzione sarà pari a € 516.456,90 per Stagione Sportiva
nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza..“;
- di essersi classificata, all’esito del campionato 2010/2011, al primo posto con conseguente promozione al campionato di Serie B per l’anno 2011/2012.
b) dedotto in ragione dell’assenza di un chiaro obbligo evincibile dalla disciplina di settore che giustifichi l’impegno rinveniente dalla dichiarazione precedentemente sottoscritta:
- l’invalidità della sopra richiamata clausola contrattuale per vizio del consenso da induzione in errore, frode contrattuale o violenza;
- inefficacia della medesima clausola ex artt. 1340 e ss c.c. a cagione della sua natura vessatoria;
- insussistenza di accordi interni applicativi del principio di mutualità. Il suddetto petitum, come già anticipato in premessa, è stato inizialmente sottoposto alla cognizione della Sezione Consultiva di questa Corte che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 111/CGF del 16.12.2011, ha declinato la propria competenza, devolvendo l’esame della domanda, all’uopo qualificata come ricorso, alle Sezioni giudicanti della medesima Corte di Giustizia Federale. Il procedimento veniva, quindi, inizialmente fissato innanzi alla Sezione prima e, successivamente, rimesso a queste Sezioni Unite per l’udienza del 22.3.2012. Tanto premesso, questa Corte ritiene che la domanda proposta dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. sia inammissibile. Ed, invero, sulla scorta di una lettura sistemica delle disposizioni dell’ordinamento federale, trovano conferma le perplessità manifestate dalla stessa società ricorrente circa la propria legittimazione ad adire in via diretta questa Corte. La pretesa azionata ha, infatti, irritualmente introdotto un nuovo livello di sindacato sulla validità delle domande di iscrizione al campionato, non rientrante tra le attribuzioni della Corte di Giustizia Federale, il cui esatto perimetro è delineato dallo statuto e dalle altre norme federali. Di ciò vi è chiara conferma nelle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C. che, nel definire, all’art. 34, l’organizzazione della giustizia sportiva, assegna, di norma, alla Corte di Giustizia Federale le funzioni di Giudice di secondo grado, salvo eccezioni, tra cui non è però contemplata la fattispecie in esame. Allo stesso modo il C.G.S., nel declinare, all’art. 31, le specifiche competenze della Corte di Giustizia Federale, non include tra tali attribuzioni anche il sindacato in unico grado sugli atti impugnati dalla ricorrente. Alle medesime conclusioni si perviene ove si ampli il campo di indagine alla speciale disciplina di settore che governa gli adempimenti connessi al cd. sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, approvato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010. Tale normativa speciale – che al titolo I punto V contiene anche uno specifico riferimento agli adempimenti fatti oggetto di contestazione dalla società istante – contempla invero, al titolo IV, un sistema completo di ricorsi, la cui cognizione resta riservata ad organi dell’ordinamento federale, tra i quali non è, però, inclusa questa Corte. In definitiva, la res controversa introdotta con la domanda in epigrafe non rientra tra le attribuzioni, tipiche e nominate della Corte di Giustizia Federale. In ragione di quanto fin qui detto, e ribadite le svolte considerazioni, l’istanza, come sopra proposta dall’A.S.G. Nocerina S.r.l., va dichiarata inammissibile e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza come sopra proposta dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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