F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN DATA 7.11.2011 RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AUDIOVISIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, si è riunita nell’adunanza del 22.3.2012 per decidere in merito al ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A., con il quale è stata impugnata la deliberazione relativa ai punti n. 6 e 7 dell’O.d.G.: “6 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive della Stagione Sportiva 2010/2011” e “7 criteri di ripartizione delle risorse audiovisive Stagione Sportiva 2011/2012”, adottata dell’Assemblea dalla Lega Nazionale Professionisti, Serie A, in data 7.11.2011. Il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. implica l’impugnazione, da proporsi necessariamente innanzi alla Corte di Giustizia Federale, a norma dell’art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega, della deliberazione assunta in merito ai criteri da adottarsi per la ripartizione dei proventi audiovisivi relativi alla stagione agonistica 2010/2011 (punto n. 6 dell’O.d.G.) e 2011/2012 (punto n. 7 dell’O.d.G.). Al riguardo il Napoli, che all’atto dell’Assemblea (7.11.2011) aveva formulato riserva scritta, e che il successivo 17.11.2011 aveva depositato una generica riserva di reclamo avverso le decisioni prese all’Assemblea, ha provveduto a formalizzare lo stesso soltanto in data 20.12.2011, inviandone copia a mezzo fax; quando il testo integrale della delibera impugnata era stato depositato il 17.11.2011 e comunicato, anche alle due società (Napoli e Roma) che avevano formulato riserva scritta, in data 21.11.2011. Instauratosi il contraddittorio, la vertenza è stata discussa innanzi alla Corte di Giustizia Federale all’adunanza del 22.3.2012, alla quale hanno partecipato i difensori della società Napoli gli Avvocati Conte e Zuccheretti, e il Dirigente delegato della medesima società dott. Marco Fassone, nonché gli avvocati delle parti resistenti, gli Avvocati Gentile e Scassellati Sforzolini, prendendo, infine, la parola il difensore della Lega, Avvocato Stincardini. A seguito di detta discussione, la questione veniva assunta in decisione, la Corte di Giustizia Federale, al riguardo, pone in essere le seguenti osservazioni in DIRITTO Al fine di valutare l’ammissibilità delle doglianze formulate dal S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la deliberazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, occorre verificare la tempestività della formulazione delle stesse. A norma dell’art. 9, comma 15, dello Statuto – Regolamento della Lega Calcio Professionisti di serie A (unica normativa applicabile al riguardo non trovando, nel caso di specie, applicazione l’art. 38 C.G.S.), è prescritto che il reclamo debba essere effettuato entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del verbale relativo all’Assemblea che si intende impugnare innanzi alla Corte di Giustizia Federale, depositando circostanziate doglianze relative alle questioni di cui si chiede l’esame della Corte. Nel caso di specie, la società Napoli ha formulato una riserva scritta di reclamo all’atto della Assemblea, cioè il 7.11.2011, ed ha fatto seguire a detta riserva di reclamo una generica formulazione di doglianze, invero non idonea a consentire la corretta individuazione dei profili della deliberazione che si intendevano impugnare e l’esatto coordinamento di essi con le precedenti delibere dell’Assemblea della Lega di Serie A, che avevano formato oggetto, nella primavera-estate 2011, di pronunce della Corte di Giustizia Federale. Invero, dal momento del deposito del verbale dell’Assemblea (deposito avvenuto – come detto - in data 17.11.2011, circostanza questa pacifica ed incontestata tra le parti ed, in ogni caso, al momento della notificazione di detto verbale, alle parti che avevano formulato riserva di impugnativa delle decisioni assembleari, notificazione avvenuta il successivo 21.11.2011) decorrevano i dieci giorni idonei alla formulazione articolata dei motivi di doglianza. Pertanto, quando la società Napoli ha presentato i suoi motivi, e cioè il 20.12.2011, tale termine, perentorio, era ampiamente scaduto. Discende, da tali osservazioni l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la deliberazione relativa ai punti 6 e 7 dell’O.d.G. dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 7.11.2011. Dalla sopraindividuata inammissibilità deriva l’impossibilità, per la Corte adita, di entrare nel merito delle doglianze formulate tardivamente dalla Società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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