F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012 7) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GRECO GIORGIO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 04 Maggio 2012
7) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GRECO GIORGIO
Con rituale istanza del 16.8.2011 il calciatore Greco Giorgio, nato a Collepasso (LE) l’8.4.1957, già tesserato in favore della società A.S. Bosco 1970 di Marsala, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare irrogatagli dal Giudice Sportivo (v. Com. Uff. n. 47 del Comitato Regionale Sicilia – Stagione Sportiva 1997/1998) della squalifica di anni 5 sino a tutto il 19.4.2003, con preclusione ratificata dal Presidente Federale con Com. Uff. n. 24/A dell’11.8.1998, per avere posto in essere reiterate condotte violente nei confronti dell'arbitro della gara Bosco 1970/Kennedy del 15.3.1998. Nella seduta del 22.3.2012 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistenti i requisiti normativi. Si osserva, nel merito, che la squalifica di anni 5 aveva esaurito i suoi effetti il 19.4.2003 e che, inoltre, era decorso il termine di anni 6 del previgente art. 19.3 C.G.S., norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Greco
Giorgio sussistendone i presupposti.
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