F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO LA RIFORMA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO – NOTA N. 5725/700 PF11-12/AM/AA/AC DEL 27.2.2012 – A CARICO DEL CALC. RINALDO TOIGO THIARLEY, DEI SIGG,RI ANTONIO LUGANI, VINCENZO FALANGA, MASSIMO SCOGNAMIGLIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 14.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 04 Maggio 2012 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO LA RIFORMA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO – NOTA N. 5725/700 PF11-12/AM/AA/AC DEL 27.2.2012 - A CARICO DEL CALC. RINALDO TOIGO THIARLEY, DEI SIGG,RI ANTONIO LUGANI, VINCENZO FALANGA, MASSIMO SCOGNAMIGLIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 14.3.2012) Con nota del 22.2.2012 la Divisione Calcio a 5 segnalava alla Procura Federale che il tesseramento del calciatore Rinaldi Toigo Thiarly in favore dell'A.S.D.Napoli Calcio a 5, richiesto ed operante dal 25.11.2011, era stato revocato dall'Ufficio Tesseramenti il 15.2.2012 essendo risultato, da accertamenti svolti, che la dichiarazione da lui rilasciata, ai sensi dell'art. 40, comma 11 bis N.O.I.F., di non essere mai stato tesserato per federazione estera, non era veritiera. L'inquirente, accertato che il calciatore era stato utilizzato dalla prefata società in 6 gare di campionato nel periodo dal 26.11.2011 al 14.1.2012 in posizione divenuta irregolare a seguito della revoca del tesseramento, con atto del 27.2.2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Thiarley, addebitandogli sia la dichiarazione mendace, sia la partecipazione senza titolo ai 6 incontri, Lugani Antonio, presidente della società, ritenendolo responsabile di non aver effettuato con la dovuta diligenza ''le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento'' de quo, Falanga Vincenzo e Scognamiglio Massimo che avevano svolto funzioni di dirigente accompagnatore nelle 6 gare cui aveva partecipato il Thiarley ed il sodalizio campano quale responsabile diretto ed oggettivo delle infrazioni ascritte ai suoi tesserati; segnalava infine che per tali irregolarità la società doveva subire la penalizzazione prevista dall'art. 17,comma 8 C.G.S.. Senonchè l'organo adito, sul presupposto che la dichiarazione di cui al comma 11 bis succitata dovesse considerarsi come un'autocertificazione e non implicasse alcun dovere di controllo da parte della società, riteneva, in sintonia con i propri precedenti giurisprudenziali, colpevole il solo calciatore cui infliggeva la sanzione della squalifica per mesi 4, prosciogliendo tutti gli altri deferiti (Com. Uff. n. 71/CDN del 14.3.2012). Contro tale decisione è insorta la Procura Federale che è ricorsa a questa Corte: a) insistendo sul coinvolgimento disciplinare nella vicenda della società e degli altri suoi tesserati comprovato, a suo dire, dal fatto che il Thiarley avesse redatto la sua dichiarazione su carta intestata dell' A.S.D.Napoli, dichiarazione controfirmata dal presidente Lugani e convalidata con l'apposizione del timbro sociale; b)lamentando che il primo Giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione alla deferita della penalizzazione prevista per l'utilizzazione di calciatori ai quali venga successivamente revocato il tesseramento. Il reclamo, infondato, non può essere accolto. Per inquadrare bene la tematica che investe la vicenda è opportuno, ad avviso di questo collegio, far riferimento al concetto stesso di tesseramento che, ex art. 39 N.O.I.F., si propone come un rapporto diretto fra il soggetto richiedente e la F.I.G.C., rapporto che si articola ''su di una richiesta sottoscritta ed inoltrata'' al destinatario federale ''per il tramite della società per la quale si intende svolgere l'attività sportiva''. Alla società, quindi, spetta unicamente il compito di veicolare la richiesta senza alcuna possibilità di interferire o interloquire in proposito. Del tutto armonico rispetto a tale assunto è il dettato dell'art. 11,comma 11, bis N.O.I.F., che riguarda specificamente la fattispecie, articolo che fa carico ai calciatori di cittadinanza non italiana di corredare la richiesta di tesseramento con una dichiarazione attestante di non essere mai stati tesserati per federazione estera. Trattasi com'è evidente e come correttamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare, di una sorta di autocertificazione che l'aspirante rende a titolo del tutto personale assumendo su di sè ogni responsabilità circa la veridicità del contenuto, autocertificazione rispetto alla quale la normativa federale non richiede alla società alcuna attività di verifica o di controllo. Nè vale obiettare, come sostiene la reclamante, che l'uso di carta intestata della società e la controfirma del documento da parte del presidente Lugani comporterebbero una specie di ratifica del contenuto dello stesso corresponsabilizzando il sodalizio. Alla luce delle considerazioni che precedono, infatti, detti particolari, di caratura prettamente formale, attengono proprio a quella funzione di mero tramite che l'art. 39 N.O.I.F., già citato, assegna alla società nell'iter procedurale del tesseramento. Una volta stabilito quanto sopra e sorvolando sulla sollevata eccezione di inammissibilità della domanda, anche la richiesta di applicazione della penalizzazione, ex art. 17, comma 8 C.G.S., va disattesa perché ogni possibilità d'intervento è vincolata a quelle ipotesi di revoca che siano conseguenza di irregolarità attribuibili alla società,irregolarità inesistenti nel caso in esame. E' infine da dire che, pur sotto un diverso profilo che attiene al vantaggio ricavato dall'A.S.D. Napoli attraverso l'utilizzazione in sei gare di un calciatore in posizione poi rivelatasi irregolare, la doglianza non appare sostenibile allo stato della normazione vigente. Ancorchè la documentazione federale in atti affermi il contrario (cfr. nota 15.2.2012 dell'Ufficio Tesseramenti), la revoca del tesseramento del Thiarley non ha efficacia retroattiva; la relativa materia, invero, è disciplinata dall'art. 42 N.O.I.F. che, al comma 1 lett. a), stabilisce che la revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, ha effetto a partire dal quinto giorno successivo alla data di ricezione del provvedimento da parte della società, data che, nel caso di specie, è successiva a quelle in cui vennero disputate le partite con l'impiego del Thiarley. Per pura completezza è da aggiungere che quest'ultimo, secondo una certificazione in atti datata 3.11.2011 del Comune di Marcianise, mai contestata, godrebbe della cittadinanza italiana, per cui, in estrema analisi, non era neanche tenuto a rilasciare la dichiarazione oggetto del deferimento, richiesta solo per i dilettanti di cittadinanza non italiana. Tutte le argomentazioni che precedono portano a condividere la decisione gravata. Sicuramente l'insieme delle regole, attualmente in vigore, che disciplina la complessa materia del tesseramento, presenta aspetti discutibili e zone di ombra sicchè sarebbe auspicabile ''de jure condendo'' una rivisitazione normativa dell'intero istituto in ogni sua sfaccettatura, ispirata a criteri di maggiore chiarezza e di migliore coordinamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.
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