F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 1. RICORSO DEL SAN FILI CALCIO 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FILI CALCIO 1926/BELVEDERE DEL 7.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 22.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012
1. RICORSO DEL SAN FILI CALCIO 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FILI CALCIO 1926/BELVEDERE DEL 7.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 22.2.2012)
Con atto, spedito in data 29.2.2012, la Società San Fili Calcio 1926 inoltrava ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul C.U. n. 106 del 22.2.2012 del predetto Comitato) con la quale in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riformava parzialmente la delibera di I grado, in punto di sanzioni personali inflitte al sig. Amico Francesco riducendo, nello specifico il periodo di inibizione sino a tutto il 29.2.2012. La decisione veniva invece confermata in toto nella parte relativa alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le squadre unitamente all’ammenda di € 500,00 ciascuna. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia
territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla San Fili Calcio 1926 di San Fili (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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