F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.P.D. CATONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPAONE CALCIO/ CATONA CALCIO DELL’11.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.P.D. CATONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPAONE CALCIO/ CATONA CALCIO DELL’11.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)
La A.P.D. Catona Calcio ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata il 25.11.2011 mediante Com. Uff. n. 63 con la quale ha accolto il reclamo proposto dalla U.S.D. Montepaone Calcio irrogando alla società Catona Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Montepaone/Catona dell’11.9.2011 con il punteggio di 0 – 3. La ricorrente ha affermato che il reclamo recante la data del 31.10.2011 non avrebbe dovuto essere accolto in quanto sottoscritto da un generico legale rappresentante, la cui firma risultava essere presumibilmente la medesima di quella apposta in calce al reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale relativo alla gara Montepaone/Catona disputata l’11.9.2011. Il rigetto del reclamo sarebbe stato conseguenza del fatto che il Presidente della Montepaone Antonio Lombardo si è dimesso dalla carica in data 17.10.2011 e dunque non avrebbe potuto sottoscrivere l’atto. A dire della ricorrente si sarebbe configurata una probabile irregolarità formale e un difetto di legittimazione del reclamo perché sottoscritto da un Presidente non più in carica e pertanto non più legittimato a firmare un reclamo per conto della società. Essa ha rilevato di aver già sollevato la questione nelle proprie controdeduzioni a tale reclamo e successivamente di aver richiesto al Comitato Regionale Calabria di acquisire la documentazione attestante la data ufficiale della comunicazione con la quale il signor Antonio Lombardo comunicava le proprie dimissioni, non venendo però autorizzata all’accesso agli atti in ragione della loro natura privata. La ricorrente ha chiesto pertanto alla Corte di acquisire copia del foglio di censimento della società Montepaone Calcio nonché della documentazione necessaria a chiarire la posizione del signor Antonio Lombardo alla data della proposizione del reclamo. Per queste ragioni ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. ritenendo dunque sussistere nella decisione della Commissione Disciplinare Territoriale “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” al fine di ottenere la revoca di tale decisione. Il ricorso va respinto in quanto è inammissibile. Infatti non vi sono i presupposti richiesti dalla norma per la proposizione del ricorso di revocazione non essendoci alcun fatto nuovo successivo alla precedente pronuncia. Né vi è in tale decisione, assunta dopo aver considerato anche tale eccezione contenuta nelle controdeduzioni depositate, alcun errore di fatto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.P.D. Catona Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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