F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: A) TRANFA CLAUDIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE); B) RUOCCO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE); C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. NARDÒ CALCIO), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER I FATTI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELLA GARA BATTIPAGLIESE/ NARDÒ DEL 30.1.2011, RISPETTIVAMENTE: A) TRANFA CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, C.G.S.; B) RUOCCO VINCENZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 11, COMMI 3 E 4, C.G.S.; C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1398/908 PF10-11/AM/MA DEL 12.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: A) TRANFA CLAUDIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE); B) RUOCCO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE); C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. NARDÒ CALCIO), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER I FATTI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELLA GARA BATTIPAGLIESE/ NARDÒ DEL 30.1.2011, RISPETTIVAMENTE: A) TRANFA CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, C.G.S.; B) RUOCCO VINCENZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 11, COMMI 3 E 4, C.G.S.; C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 1398/908 PF10-11/AM/MA DEL 12.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) Con atto del 7.3.2012, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012) limitatamente al proscioglimento dei sigg.ri Tranfa Claudio (all’epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Battipagliese, attualmente tesserato in favore della società A.S.D. Città de la Cava 1394), Ruocco Vincenzo (all’epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Battipagliese, attualmente tesserato in favore della società Montecorvino Rovella) e Mohamed Lamine Diallo Fabrice (all’epoca dei fatti, tesserato in favore della società A.S.D. Nardò, attualmente svincolato). Resistono, con memoria difensiva, i sigg.ri Tranfa Claudio e Ruocco Vincenzo. Il ricorso in epigrafe risulta manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato nell’atto di appello, dagli atti di indagine non sono emersi elementi in grado di fare pervenire all’attribuzione di specifiche responsabilità in capo ai tesserati, sopra menzionati. Se è, infatti, indubbio che prima dell’inizio dell’incontro A.S.D. Battipagliese/A.S.D. Nardò Calcio si siano verificati episodi di violenza tra tesserati di entrambe le predette società, con la ulteriore partecipazione di soggetti, con ogni probabilità appartenenti alla tifoseria locale, pur tuttavia non è possibile pervenire all’ascrizione di precise responsabilità a carico dei tesserati nei confronti dei quali si indirizza l’atto di appello. Peraltro, la stessa Procura Federale, dopo avere affermato che nel corso dell’attività di indagine sono state acquisite le dichiarazioni circostanziate di diversi soggetti dalle quali sarebbe possibile dedurre la prova della responsabilità dei tesserati, più sopra menzionati, fa espresso riferimento alle sole dichiarazioni rese dai sigg.ri Verzola e Martano che, per le ragioni ben evidenziate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata, devono ritenersi inattendibili o comunque caratterizzate da evidente parzialità, per non dire partigianeria. Da ultimo, si evidenzia come in ipotesi come quella di cui al presente procedimento, la mancanza di una circostanziata ricostruzione dei fatti proveniente da soggetti imparziali (quali gli Ufficiali di gara ovvero il Commissario di campo) rende oltremodo difficoltoso, per non dire impossibile, pervenire all’attribuzione di soggettive responsabilità, non potendosi, all’uopo, attribuire rilevanza alle dichiarazioni degli interessati che, per come sopra già rilevato, forniscono inevitabilmente una visione dei fatti del tutto soggettiva, per non dire parziale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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