F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 5. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIERCHIA CIRO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/BATTIPAGLIESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 5. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIERCHIA CIRO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/BATTIPAGLIESE DELL’11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012) La Società Sportiva Sant’Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale del 14.3.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Chierchia Ciro “per avere, alla notifica del provvedimento di ammonizione per proteste, rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose reiterandole sia durante l’uscita dal terreno di gioco, sia al termine della gara”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 2 giornate la società ricorrente afferma che l’episodio contestato al calciatore si è verificato a fine gara quando si era determinata una tensione in campo molto elevata e si registrava un clima agonistico molto acceso e che ciò spiegherebbe il comportamento del Chierchia. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo. Il ricorso deve essere rigettato in quanto la sanzione attribuita al calciatore appare congrua in relazione al comportamento da lui tenuto così come puntualmente riferito nel rapporto del Direttore di gara e non vi è motivo pertanto per modificare la precedente decisione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dal S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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