F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 8. RICORSO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABICANNELLA MATTEO; – AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/CIVITANOVESE DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 04 Maggio 2012 8. RICORSO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABICANNELLA MATTEO; - AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/CIVITANOVESE DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012) La Civitanovese Calcio S.r.l. ha proposto formale reclamo avverso le sanzioni della squalifica per 4 gare effettive del calciatore Fabi Cannella Matteo e dell’ammenda di € 1.000,00 alla stessa società, irrogate dal Giudice Sportivo presso la Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012), in relazione alla gara Jesina Calcio S.r.l./Civitanovese Calcio S.r.l., disputatasi il 18.3.2012, valida per il campionato di Serie D, Girone F. La squalifica del suddetto calciatore è così motivata dal Giudice Sportivo: «per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione, colpito con un testata un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione si dirigeva correndo e con atteggiamento minaccioso in direzione dell’Arbitro contro il quale inveiva venendo fermato dai propri compagni di squadra». Così, invece, il Giudice Sportivo motiva la sanzione dell’ammenda alla società: «per avere propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, fatto esplodere materiale pirotecnico (un petardo) all’esterno del recinto di gioco. I medesimi sostenitori, nel corso della gara, facevano esplodere all’interno del terreno di gioco un petardo che, tuttavia, non colpiva alcuno. Sanzione così determinata sia in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti, sia in considerazione della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 35 e 79». La reclamante, tuttavia, sembra fornire una diversa visione dei fatti. Ritiene, infatti, che il calciatore Fabi Cannella ed il calciatore avversario, dopo il fallo, non sanzionato dall’arbitro, si rialzavano e «si avvicinavano per spiegarsi e insieme appoggiavano le proprie teste una contro l’altra, ma senza colpirsi ma a questo punto il calciatore avversario simulava di aver ricevuto una testata e l’assistente richiamava il direttore di gara per far espellere il nostro calciatore Fabi Cannella Matteo dichiarando che lo stesso aveva causato “leggero dolore” al calciatore avversario». L’assunto sarebbe anche supportato dal fatto che il giocatore avversario si sarebbe rialzato «senza mostrare alcun segno evidente dell’eventuale colpo subito e riprendeva regolarmente la gara». Deduce, inoltre, la Civitanovese, l’insussistenza di un fare minaccioso del calciatore Fabi Cannella nei confronti dell’arbitro, al quale si sarebbe avvicinato solo per chiedere spiegazioni sull’espulsione, rimanendo comunque a debita distanza. Quanto alla sanzione dell’ammenda la società reclamante osserva come l’esplosione di uno dei due petardi sia avvenuta “all’esterno delle tribune” e, di conseguenza, non è possibile affermare con certezza a quale tifoseria sia addebitale la condotta. Ritiene, pertanto, che la relativa sanzione sia meritevole di riconsiderazione «sia nell’entità della multa che nell’applicazione della diffida nei ns. confronti». Conclude, dunque, la reclamante Civitanovese, chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica a carico del calciatore Fabi Cannella per condotta “gravemente antisportiva”, anche considerato «che, essendo stato espulso al 27’ del primo tempo, possa ritenersi già scontata una parte della squalifica» e, quanto all’ammenda con diffida, la sua riduzione, previa eliminazione della diffida. La C.G.F., riunitasi in data 30.3.2012, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dall’esame del referto si evince che il direttore di gara ha espulso il claciatore Fabi Cannella Matteo per condotta violenta. In particolare, gli atti ufficiali di gara riferiscono di una testata in fronte all’avversario. La predetta testata ha procurato un leggero dolore al giocatore avversario, seppure non tale da impedirgli di riprendere il gioco. Peraltro, il tutto si è svolto proprio sotto gli occhi dell’assistente che ha, appunto, prontamente richiamato l’attenzione del direttore di gara per i conseguenti provvedimenti. Si aggiunga, poi, che la condotta violenta di cui trattasi è avvenuta «a gioco in svolgimento e lontano dall’attività di gioco e dal pallone» (v. referto). Orbene, così ricostruito l’episodio, non vi è dubbio che lo stesso deve essere inquadrato nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., non potendo, invece, la condotta tenuta dal calciatore Fabi Cannella, essere semplicemente riferita ad una ipotesi di “condotta gravemente antisportiva” di cui alla stessa predetta norma, precedente lett. a), così come invece invocato dalla Civitanovese. Deve, inoltre, essere considerata la condotta tenuta dal calciatore di cui trattasi subito dopo il provvedimento di espulsione: questi, infatti, ha tentato di scagliarsi con fare minaccioso e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Pertanto, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara effettive appare del tutto congrua ed aderente alla ricostruzione dei fatti ed al conseguente inquadramento giuridico operato dal Giudice Sportivo. Del pari, esente da censure è anche la decisione in punto ammenda di € 1.000,00 con diffida. In tal ottica, non possono essere condivise le ragioni poste dalla reclamante a base della richiesta di riduzione. A prescindere, infatti, che in referto il direttore di gara ha chiaramente individuato la tifoseria cui è attribuibile l’esplosione del petardo, rimane, comunque, incontestata l’esplosione di altro petardo nel corso dell’incontro. Pertanto, considerata l’oggettiva pericolosità del materiale pirotecnico fatto esplodere e tenuto conto della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 35 e 79, anche l’entità della sanzione dell’ammenda e della relativa diffida risulta congruamente determinata e non appare suscettibile di riconsiderazione alcuna. Per questi motivi la C.G.F. respinge il come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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