F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012 2) RICORSO DEL SIGNOR FOTI PASQUALE (PRESIDENTE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2012 SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012
2) RICORSO DEL SIGNOR FOTI PASQUALE (PRESIDENTE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2012 SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)
Con atto, datato 5.4.2012, il signor Foti Pasquale, Presidente della Reggina Calcio, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Reggina Calcio nell’ambito federale a tutto il 23.4.2012, a seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012. Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei referti dell'arbitro e di uno degli A.A. che, come noto, costituiscono prova
privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento irriguardoso, tenuto dal signor Foti nei confronti del Direttore di Gara. Più in particolare, questa Corte non può non evidenziarsi come l’espressione “Lei è la rovina del calcio”, rivolta al Direttore di Gara, non possa che essere qualificata come irriguardosa e, come tale, meritevole di sanzione. A quanto sopra, si aggiunga che il comportamento irriguardoso, sopra evidenziato, è stato reiterato dal signor Foti sia alla fine del primo tempo che al termine della gara ed è stato
accompagnato dal tentativo di entrare all’interno dello spogliatoio riservato al Direttore di Gara ed ai suoi collaboratori. Ciò posto, appare tuttavia maggiormente proporzionata rispetto alla condotta la sanzione della inibizione a tutto il 16.4.2012. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Foti Pasquale riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 16.4.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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