F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012 3) RICORSO DEL CALCIATORE RAMOS BORGES EMERSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 04 Maggio 2012
3) RICORSO DEL CALCIATORE RAMOS BORGES EMERSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)
Con atto, datato 5.4.2012, il signor Emerson Ramos Borges, calciatore della società Reggina Calcio, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara, a
seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012. Il ricorso in epigrafe risulta infondato.
Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal signor Emerson nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ramos Borges Emerson e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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