DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 7/04/2012 GARA “A.S.D. ADRANO CALCIO 2010” – “S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946”
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 7/04/2012
GARA "A.S.D. ADRANO CALCIO 2010" - "S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946"
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla "S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946", chiede che alla "A.S.D. ADRANO CALCIO 2010" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avere fatto partecipare alla stessa il calciatore Malvuccio Alfredo che non aveva titolo per prendervi parte. A sostegno del reclamo si deduce che il predetto calciatore, convocato dal selezionatore della Rappresentativa Serie D - Girone I "per un raduno" non aveva risposto alla convocazione senza addurre giustificazione alcuna. Per questo motivo il calciatore non avrebbe potuto prendere parte alla gara in oggetto essendovi inibito ai sensi dell'art. 76, 3° comma N.O.I.F.. Il reclamo è infondato e pertanto deve essere rigettato. In via preliminare questo Giudice rileva che il richiamo all'articolo delle N.O.I.F. succitato non è pertinente. La norma fa infatti espresso riferimento alle ipotesi di calciatori che "denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità", non rispondono alle convocazioni. Diverso è il caso di specie laddove si consideri che il Malvuccio non ha denunziato alcun impedimento ma, senza addurre giustificazioni, non ha dato seguito alla convocazione. Il tutto poi senza considerare che il Malvuccio è stato convocato per una seduta di allenamento e a tale seduta non può certamente attribuirsi il carattere di attività ufficiale ai sensi dell'art. 48, 1° comma N.O.I.F., intendendosi per tali soltanto quelle relative a manifestazioni la cui organizzazione è demandata alle Leghe.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio: Adrano Calcio – Acireale 1-1
- dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società Acireale Calcio 1946
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