F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE ZARBO ANTONINO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell’8.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 07 Maggio 2012 1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE ZARBO ANTONINO; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell’8.2.2012) Il Presidente Federale ha proposto ricorso - ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. – avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione provinciale di Agrigento pubblicate sul relativo Com. Uff. n. 31 AG in data 8.2.2012, con le quali sono state inflitte ai sigg.ri Antonino Zarbo (dirigente) e Vincenzo Marino (calciatore), entrambi tesserati per la società Lucca Sicula, le sanzioni, rispettivamente, della inibizione fino al 5.3.2012 e della squalifica per 3 gare, per la condotta offensiva e violenta tenuta, nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara del 5.2.2012 tra Lucca Sicula e Calamonaci, valida per il campionato di III categoria. Preliminarmente riassunti i fatti di rilievo ai fini del presente procedimento, il Presidente Federale chiede che, in riforma dell’impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare tanto al dirigente, quanto al giocatore di cui trattasi. Ciò in quanto, si legge nel ricorso, «alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto dei gravi atti di violenza posti in essere dai suddetti tesserati nei confronti dell’Ufficiale di gara, nonché del grave comportamento offensivo e lesivo adottato dai tesserati nei confronti dell’arbitro, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono inadeguate». La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato: Zarbo Antonino, inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.3.2012, «per avere aggredito l’arbitro e per averlo minacciato»; Marino Vincenzo, squalifica per 3 gare, «per avere spintonato l’arbitro e per averlo colpito al volto». Orbene, un’attenta lettura del referto arbitrale induce ad una riconsiderazione dei fatti sanzionati volta a cogliere l’effettiva portata degli stessi sotto il profilo sanzionatorio qui in rilievo. In tal ottica, è possibile osservare come le condotte dei sigg.ri Zarbo e Marino siano entrambe connotate da violenza, anche se, come riferito in referto, nessuna di esse ha causato dolore eccessivo o impedito all’arbitro di proseguire. In particolare: quella del secondo, spintone violento all’altezza del volto con ambedue le mani, ha provocato dolore ed un leggero barcollamento; quella del primo, stretta violenta al collo, con entrambe le mani, ha provocato un dolore al collo. Quest’ultima, poi, si connota anche per un fare irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. In relazione a tali fatti appare evidente che le sanzioni come determinate dal Giudice Sportivo siano del tutto inadeguate, attesa la gravità dei comportamenti di cui trattasi. Per queste ragioni la C.G.F. ritiene debbano essere rideterminate entrambe le sanzioni. Pertanto, avuto riguardo al dettato dell’art. 19, comma 4, C.G.S., e considerato che la rimodulazione dell’entità della pena debba anche tener conto della particolarità della fattispecie e, segnatamente, del fatto che le misure disciplinari stabilite dal Giudice Sportivo sono già state scontate, con correlata ripresa dell’attività sportiva da parte di entrambi i tesserati di cui trattasi, Questa CGF reputa, congrue le sanzioni come in dispositivo precisate. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. ridetermina le sanzioni inflitte: - al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1; - al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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