F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 07 Maggio 2012 2. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/S.P. TAMAI DEL 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 10.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 26 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 07 Maggio 2012
2. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/S.P. TAMAI DEL 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 10.4.2012)
Visto il ricorso proposto dalla F.B.C. Unione Venezia S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 83 del 10.4.2012, con cui alla società ricorrente è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a seguito della gara F.B.C. Unione Venezia/S.P.Tamai, valevole per il Campionato Juniores Nazionale 2011/2012, Girone D, e svoltasi a Sorzé (Venezia) il 6.4.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, proferito espressioni offensive e dal contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria. Per avere un proprio sostenitore, a fine gara, compiuto gesto offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. (RAA) Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento tenuto dai propri dirigenti”; - nel rapporto dell’arbitro viene detto, con riguardo al comportamento del pubblico, che <>; - la ricorrente sostiene una diversa ricostruzione dell’accaduto, secondo cui sarebbe stato un unico spettatore, che era il padre di un proprio giocatore, a dare, all’inizio del secondo tempo e in espressione dialettale veneta, dello scemo a un giocatore (di colore) della squadra del Tamai, il quale per la seconda volta era intervenuto in modo molto duro sul proprio figlio; - la ricorrente chiede, quindi, che “il tutto venga riconosciuto come frasi irriguardose nei confronti di calciatore e allenatore della squadra avversaria, proferite da un unico spettatore/genitore”; ritenuto che: - la diversa ricostruzione della ricorrente è del tutto smentita non solo dal rapporto dell’arbitro, ma anche da quello dell’assistente signor Andrea Zottarelli, dal quale risulta un ripetuto comportamento offensivo da parte di un sostenitore della società ricorrente nei confronti di un giocatore di colore e dell’allenatore della squadra del Tamai; - a fronte del particolare valore dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti - si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia s.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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