COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO E DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CARSOLI / SULMONA CALCIO, DISPUTATA IL 31/3/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n°39 del 12.4.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO E DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CARSOLI / SULMONA CALCIO, DISPUTATA IL 31/3/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n°39 del 12.4.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Sulmona Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, con il quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla stessa società tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della Società Real Carsoli, in quanto quest’ultima ha schierato il calciatore Ceci Riccardo, che si troverebbe in posizione irregolare, poiché calciatore infrasedicenne senza la relativa autorizzazione rilasciata dal competente Comitato. La società appellante ha dedotto che, come previsto dalla normativa in vigore, il calciatore in questione si troverebbe in posizione irregolare in assenza della prescritta autorizzazione per gli infrasedicenni, producendo a riguardo precedenti decisioni di questa Commissione, nonché di altre Commissioni territoriali, che avrebbero deciso conformemente alle richieste avanzate. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La società appellante cade nell’equivoco che la normativa richiamata sia applicabile al caso di specie che, invece, prevede la possibilità di partecipare a gare del campionato juniores di pertinenza senza necessità di autorizzazione (vedi C.U. n° 1 L.N.D ”Campionato Regionale Juniores – Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età“), mentre tutti i precedenti impropriamente richiamati, riguardano casi nei quali il calciatore infrasedicenne senza autorizzazione abbia partecipato a campionati di categoria superiore per i quali è effettivamente prevista la presenza di tale autorizzazione. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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