COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA VALLE 2005 – GARA VALLE 2005 I VILLA DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA VALLE 2005 – GARA VALLE 2005 I VILLA
DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva Valle 2005, ne rileva
l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo
raccomandata postale, in data 31.01.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto daII'art. 46,
comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi alla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale n. 53 dell’1.12.2011, con il quale é stata resa nota la decisione del Giudice
Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, il termine ultimo per
la spedizione del reclamo era fissato all’8.12.2011, per cui la citata data (31.01.2012) di inoltro del
reclamo in argomento è ampiamente al di fuori della scadenza consentita. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Polisportiva Valle 2005.
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