COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB MANLIO DI MASI – GARA TORRIONE CALCIO ICLUB MANLIO DI MASI DEL 25.02.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
134. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB MANLIO DI MASI – GARA TORRIONE CALCIO ICLUB MANLIO DI MASI DEL 25.02.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nell’udienza del 23.04.2012, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato, nella medesima seduta, l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 84, dell’8.03.2012, alla pagina 2030, del C.R. Campania), con la quale era stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe, mediante la sua rifissazione da parte del C.R. Campania. Nel caso del reclamo e nella vicenda in esame, è emersa, dalla dichiarazione rilasciata, in sede di audizione, da parte del direttore di gara, “l’esclusiva responsabilità dei tesserati della società Torrione Calcio” per l’interruzione della gara in epigrafe. In verità, anche nel verbale di convocazione del 6.03.2012 davanti al Giudice Sportivo
Territoriale, lo stesso arbitro ha riferito – ma con modalità di non assoluta chiarezza – che era giunto alla decisione di sospendere la gara, perché preoccupato per la propria incolumità fisica a seguito delle minacce sempre più forti da parte dei tesserati della società Torrione Calcio. In occasione dell’audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha specificato che “i tesserati della società Club Manlio Di Masi sono stati corretti e non sono responsabili di quanto accaduto”. Di conseguenza, anche sulla base dei maggiori ed inequivoci chiarimenti, forniti dal direttore di gara all’atto dell’audizione, questa C.D.T. determina che la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure non possa essere condivisa. La ripetizione della gara, invero, favorirebbe, per un paradosso non compatibile con il fondamentale principio dell’attività sportiva, quello della lealtà, la
società che, nella circostanza, si era resa responsabile dell’interruzione della gara medesima e che, peraltro – circostanza non decisiva, ma certamente di rilevante significato sportivo –, all’atto dell’interruzione era in svantaggio di due reti (0-2). P.O.M.
DELIBERA
in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Club Manlio Di Masi, infliggendo alla società Torrione Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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