COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28/04/2012 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28/04/2012 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Progreditur Marcianise, avverso la delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2555, con la quale è stata inflitta, a carico della società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rosi Giuseppe (nato il 22.04.1976), osserva: in via preliminare, sotto il profilo degli aspetti cronologici e di fatto, si ritiene utile, anche al fine di un inquadramento chiaro della complessa vicenda, riprodurre, di seguito, a stralcio, la puntuale ricostruzione, di cui alla citata delibera del Giudice di prime cure. Come dal C.U. n. 197/LND del 12.04.2012 del C.R. Lazio, il calciatore Rosi Giuseppe è stato squalificato per due mesi, dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio, in esito del relativo deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Sul punto, il G.S.T. ha correttamente sottolineato che, “in ordine alle fattispecie analoghe al caso in esame, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 35, comma 1, prescrive (indicando le modalità di formalizzazione all’art. 38, comma 8)” che “le decisioni degli Organi della giustizia sportiva, emesse a seguito di deferimento, devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento” (ovviamente, il destinatario si configura nella Procura Federale), “nonché alle altre parti”. Per “altre parti”, del tutto logicamente, devono intendersi “i deferiti, tra i quali il nominato calciatore Rosi Giuseppe”. Il G.S.T. ha proseguito evidenziando “che il C.R. Campania, come si evince dagli accertamenti esperiti in argomento da questo G.S.T., non ha, alla data di questa delibera” (ossia, del 3.05.2012), “ricevuto alcuna comunicazione, d’iniziativa del C.R. Lazio, in quanto il calciatore era tesserato, all’atto del deferimento in questione, a favore della società Terracina, che appartiene, per l’appunto, al C.R. Lazio, nei quadri del suo Campionato Regionale d’Eccellenza”. Su questo particolare aspetto della questione, si ritornerà in seguito, essendo esso un particolare di sostanziale rilevanza. Opportunamente, il G.S.T. non ha mancato di precisare che la decorrenza della sanzione dovesse farsi risalire al “giorno successivo a quello della… notifica al calciatore…”. Quanto alla decorrenza del tesseramento del calciatore Rosi Giuseppe, a favore della società Progreditur Marcianise, il G.S.T. ha segnalato che essa iniziasse dal 6.10.2011. Con attenta disamina, il G.S.T. ha individuato, per l’appunto nella notifica, il “punto nodale” del contenzioso sportivo, rilevando che “la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio ha regolarmente provveduto alla notifica al nominato calciatore, indirizzandola al suo assistente legale – nel rispetto dell’art. 38, comma 8, lettera a), C.G.S. –, a mezzo plico raccomandata postale del 13.04.2012” e che “la notifica dell’esito dell’atto di deferimento in parola è stata recapitata, allo studio dell’assistente legale medesimo, in data 17.04.2012, ovvero in data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe”. La delibera del G.S.T. è stata impugnata, dalla società Progreditur Marcianise, con le motivazioni che vengono, di seguito, sintetizzate: a) che il calciatore Rosi Giuseppe non avesse conferito mandato all’avvocato, indicato negli atti del richiamato procedimento disciplinare presso la C.D.T. del C.R. Lazio quale “domiciliatario” del calciatore medesimo; b) che, “di conseguenza, la notifica al calciatore medesimo, al domicilio mai da lui eletto, debba giudicarsi nulla”, essendo stata formalizzata, ad avviso della società ricorrente, “in violazione dell’art. 38, comma 8, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva”, il quale “prescrive che gli atti, quali quello in questione, debbano essere comunicati nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli atti della giustizia sportiva”; c) sulla base delle esposte considerazioni, che il G.S.T. del C.R. Campania avrebbe deciso su un “presupposto erroneo… di una notifica che… non era stata formalizzata nel rispetto delle prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva…”. La società Progreditur Marcianise ha accluso, al proprio ricorso, una dichiarazione, sottoscritta dal calciatore Rosi Giuseppe con allegata fotocopia del proprio documento d’identità, con la quale il calciatore medesimo ha affermato “di non aver mai conferito mandato” all’assistente legale indicato nella notifica più volte citata e di “non aver avuto… alcuna comunicazione… sull’esito del richiamato deferimento disciplinare, ad eccezione di quanto specificato sul C.U. n. 106 del 04/05/2012, pag. 2555 del C.R. Campania”. Viceversa, dalla documentazione trasmessa dal C.R. Lazio si rileva che il calciatore Rosi Giuseppe, in data 9.05.2011, ha conferito incarico all’assistente legale indicato in tutti gli atti del deferimento presso la C.D.T. del C.R. Lazio, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo assistente legale. Si evince, altresì, che il domicilio eletto corrisponde esattamente a quello, di cui alla notifica spedita dalla C.D.T. del C.R. Lazio, della quale è stato trasmesso, a questa C.D.T., in copia, l’avviso di ricevimento, sul quale sono ben leggibili sia il timbro postale di recapito (17.04.2012), sia la data, vergata a mano, a fianco alla firma del ricevente. Devono, quindi, rigettarsi tutte le obiezioni presentate dalla ricorrente società Progreditur Marcianise. Dalla perfetta regolarità della più volte citata notifica trova conferma la data di decorrenza della squalifica a carico del calciatore Rosi Giuseppe. Di conseguenza, come già specificato dal G.S.T., alla gara oggetto del reclamo in esame, il calciatore Rosi Giuseppe ha partecipato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in quanto già gravato da squalifica ritualmente e regolarmente comunicatagli. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Progreditur Marcianise, confermando la delibera del G.S.T. di infliggere, a carico della società Progreditur Marcianise, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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