COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 09/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GAZZETTA Auri e GASPERINI Gilberto, nonché nei confronti della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 09/05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GAZZETTA Auri e GASPERINI Gilberto, nonché nei confronti della società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
Il deferimento: Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 13.02.2012 nei
confronti dei sigg.ri GAZZETTA Auri e GASPERINI Gilberto, per violazione dell’art. 1, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 22, co. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente e contestuale responsabilità oggettiva della società di appartenenza A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del C.G.S., a cagione della partecipazione di GAZZETTA Auri alla Gara di Coppa Italia 2011/2012 del 28 agosto 2011, nonostante tale calciatore non avesse ancora scontato una precedente squalifica inflitta per una giornata nella medesima manifestazione (squalifica debitamente pubblicata in C.U. n. 30 del 21 ottobre 2010), con personale responsabilità del sig. GASPARINI Gilberto, dirigente accompagnatore, per avere sottoscritto la distinta di gara certificando la regolarità della posizione di tutti i tesserati partecipanti alla gara per conto della A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, e con responsabilità oggettiva di quest’ultima, per fatto dei propri tesserati. All’udienza è comparso il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale, mentre nessuno dei deferiti, pur ritualmente citato, ha preso parte al dibattimento, né ha fatto pervenire osservazioni scritte.
Le conclusioni: Il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto la sanzione della squalifica per due
giornate, di scontarsi in Coppa Italia, a carico di GAZZETTA Auri, la inibizione di tre mesi a carico di GASPARINI Gilberto, nonché la ammenda di euro 1.000 a carico della ASD POZZUOLO DEL FRIULI. La motivazione: La C.D.T. FVG, visti gli atti, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e provate le circostanze addotte dalla Procura Federale.
Il procedimento origina da una segnalazione della ASD BUTTRIO, che aveva rilevato avanti al G.S.T. la posizione irregolare del calciatore GAZZETTA Auri nella gara BUTTRIO – POZZUOLO DEL FRIULI del 30.08.2011, valevole per la seconda giornata del quadrangolare di Coppa Italia 2011/2011, gir. G, organizzato dal Comitato Regionale Friuli V. Giulia.
All’esito del ricorso della ASD BUTTRIO, il G.S.T. aveva irrogato alla UCC POZZUOLO DEL FRIULI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché aveva inflitto alla stessa Società la sanzione di euro 100,00 di ammenda, con squalifica di GAZZETTA Auri di una giornata, da aggiungersi a quella non ancora scontata, e con inibizione fino al 16.09.2011 a carico del sig. Gilberto GASPARINI, dirigente accompagnatore.
Gli atti, a cura del Presidente del Comitato, venivano trasmessi alla Procura Federale, affinché si
verificasse la posizione dello stesso GAZZETTA Auri in relazione a precedente gara di Coppa Italia, disputatasi in data 28.08.2011 ed alla quale lo stesso GAZZETTA non avrebbe parimenti avuto titolo per partecipare, a fronte dello stesso residuo di squalifica da scontare; in relazione a tale gara, diversamente da quanto avvenuto per quella disputatasi due giorni dopo, non era stato proposto ricorso da parte della Società avversaria.
Così come evidenziato dal G.S.T. nel proprio provvedimento, effettivamente il sig. GAZZETTA Auri, pur destinatario di una squalifica per recidività di ammonizioni, avendone cumulato una seconda in occasione della gara POZZUOLO DEL FRIULI – MANZANESE, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2010/2011 (gara disputata a Terenzano in data 12.10.2010, con risultato favorevole alla MANZANESE ed eliminazione del POZZUOLO DEL FRIULI dalla manifestazione), non la scontava nella stagione successiva, nella prima gara di Coppa Italia 2011/2012 cui avesse preso parte la Società di
appartenenza.
Il sig. GAZZETTA, infatti, veniva utilizzato dal 7° minuto del secondo tempo fino al termine della gara POZZUOLO DEL FRIULI – FLUMIGNANO (valevole per la prima giornata del quadrangolare di Coppa Italia, stagione 2011/2012, gir. G, disputatosi il 28.08.2011), prima gara di Coppa Italia immediatamente successiva alla pubblicazione del C.U. n. 30 del 21.10.2010, cui aveva preso parte l’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI e nella quale pertanto il citato calciatore avrebbe dovuto scontare il suddetto residuo di squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva.
A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI In disparte i provvedimenti assunti in relazione alla successiva gara di Coppa Italia, ed oggetto del provvedimento del G.S.T. assunto in data 07.09.2011, risulta pertanto pacifico quanto rappresentato nell’atto di deferimento, vale a dire:
a) che il sig. GAZZETTA Auri, in quanto squalificato, non avrebbe potuto prendere parte alla gara
disputatasi in data 28.08.2011 (l’art. 22, co. 6 del C.G.S. prevede che le squalifiche che non
possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive)
b) che il sig. GASPERINI Gilberto, dirigente accompagnatore, nell’avere sottoscritto la distinta di
gara certificando la regolarità della posizione di tutti i tesserati partecipanti alla gara disputatasi
in 28.08.2011 per conto della A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, è incorso nella violazione
personalmente contestatagli (vale a dire nella violazione dell’art. 1, co. 1 del C.G.S., con
riferimento al sopra richiamato art. 22, co. 6 C.G.S.).
Sussiste altresì la responsabilità oggettiva della Società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, ai sensi
dell’art. 4, co. 2 del C.G.S. per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano
svolto attività nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1, co. 5 C.G.S.
In ordine alle sanzioni da applicarsi, in relazione al comportamento complessivamente tenuto dagli
interessati, a fronte del protrarsi delle condotte reiterate in occasione della successiva gara disputatasi in data 30.08.2011 e già interessata da provvedimenti della Giustizia Sportiva, la C.D.T. ritiene di dove applicare:
a) al sig. GAZZETTA Auri la squalifica di due giornate, da scontarsi in Coppa Italia
b) al sig. GASPERINI Gilberto, la inibizione di mesi uno, ravvisata equa in relazione al
comportamento complessivamente tenuto ed alla sanzione già a suo tempo comminata.
In relazione alla posizione della A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, la C.D.T. ritiene di dover applicare la ammenda di euro 300,00, tenuto conto di quella già applicata dal G.S.T. nel provvedimento d.d.
07.09.2011 e della complessiva reiterazione del comportamento.
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
squalifica di due giornate al sig. GAZZETTA Auri, da scontarsi in Coppa Italia
inibizione di mesi uno al sig. GASPERINI Gilbeto
ammenda di euro 300,00 a carico della Società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
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