COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 10/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Lucio BORTOLOTTI, del sig. Carmine BOTTIGLIERI e della ASD MANZANESE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 10/05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Lucio BORTOLOTTI,
del sig. Carmine BOTTIGLIERI e della ASD MANZANESE.
Con raccomandata dd. 30.01.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il sig. Lucio BORTOLOTTI, Direttore Generale della ASD Manzanese;
il sig. Carmine BOTTIGLIERI, Dirigente responsabile del Settore Giovanile della ASD Manzanese;
la società ASD MANZANESE;
per rispondere, rispettivamente:
il Sig. Carmine BOTTIGLIERI della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione al comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2010-2011, per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 (attività di base) lett. P ed al punto 3.6 (Raduni per giovani calciatori) per aver:
- organizzato una selezione di giovani calciatori, non preventivamente autorizzata, presso il campo
sportivo in località Manzano, evento al quale prendevano parte anche calciatori non tesserati Figc e di età inferiore ai 12 anni;
- rilasciato dichiarazioni ove millantava a favore della società di sua appartenenza qualità e qualifiche alla stessa non spettanti ed attribuibili, tentando palesemente di trarre in inganno giovani calciatori e loro famiglie al fine di un loro tesseramento alla società, determinando un possibile nocumento alle altre consorelle operanti nei settori giovanili del medesimo territorio.
il Sig. Lucio BORTOLOTTI della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione al comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2010-2011, per quanto richiamato nel combinato disposto di cui al punto 2.4 (attività di base) lett. P ed al punto 3.6 (Raduni per giovani calciatori) per aver organizzato una selezione di giovani calciatori, non preventivamente autorizzata, presso il campo sportivo in località Manzano, evento al quale prendevano parte anche calciatori non tesserati Figc e di età inferiore ai 12 anni;
la società ASD MANZANESE, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti.
Il dibattimento.
Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 26 aprile 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
Alla riunione del 26.04.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale,
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, e i deferiti Lucio BORTOLOTTI,
per sé ed in rappresentanza della Società, giusta delega che produce, e Carmine BOTTIGLIERI.
Si procedeva quindi alla discussione.
Il sig. BORTOLOTTI dichiarava di aver organizzato non una selezione di giovani calciatori ma solo una
festa di fine stagione, aperta ai tesserati della ASD MANZANESE – Settore giovanile. Affermava quindi
di non aver violato alcuna norma federale, e che nell’occasione erano state disputate solo delle partitelle
interne ed amichevoli, aperte ai soli tesserati della propria società. La “Selezione F.C. Internazionale”
oggetto di deferimento, nella descrizione del sig. BORTOLOTTI, era stata effettuata in altra occasione,
con tutte le autorizzazioni richieste, e i due avvenimenti non sarebbero assolutamente collegati.
Il sig. BOTTIGLIERI confermava la circostanza esposta dal sig. BORTOLOTTI di una festa aperta ai
propri tesserati. Per quanto riguarda il comunicato stampa che aveva originato l’articolo di stampa
relativo alla selezione e alle dichiarazioni oggetto del deferimento, affermava che lo stesso non sarebbe
stato inviato dal suo computer, e sosteneva di non sapere come lo stesso potesse essere pervenuto al
giornalista autore dell’articolo che, pubblicando la notizia della selezione, aveva dato impulso al
deferimento. Lo stesso BOTTIGLIERI ricordava di aver avuto diversi colloqui con lo stesso giornalista,
che si occupa di questioni relative ai settori giovanili per il quotidiano “Messaggero Veneto”, ma
affermava di non avergli trasmesso articoli o comunicati relativi ad attività svolte con l’F.C
Internazionale.
Le conclusioni.
Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le
violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
- quanto al sig. Lucio BORTOLOTTI: inibizione per mesi tre;
- quanto al sig. Carmine BOTTIGLIERI: inibizione per mesi quattro;
- quanto all’ ASD MANZANESE: € 500,00 (cinquecento) di ammenda, risultando provata la violazione
contestata.
Peraltro, non essendo le parti incorse in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato
con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura
ridotta nei seguenti termini:
- quanto al sig. Lucio BORTOLOTTI: inibizione per mesi due;
- quanto al sig. Carmine BOTTIGLIERI: inibizione per mesi due e giorni 20;
- quanto all’ ASD MANZANESE: € 333,00 (trecentotrentatrè) di ammenda.
La motivazione.
La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento appare pacifica.
L’istruttoria svolta dalla Procura Federale e i documenti dimessi, consentono, da un lato, di ritenere
provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione in capo ai deferiti e, dall’altro, di escludere la
sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa.
Dalla accertata responsabilità dei deferiti discende necessariamente, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, la
responsabilità della ASD MANZANESE.
Nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale la misura
della sanzioni, ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. La C.D.T. – FVG, ritenuta astrattamente corretta la
qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse
indicata; provvede con ordinanza non impugnabile , che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S.:
P.Q.M.
La C.D.T. FVG applica:
- al sig. al Lucio BORTOLOTTI l’inibizione per mesi 2 (due);
- al sig. al Carmine BOTTIGLIERI l’inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- alla società ASD MANZANESE l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatrè).
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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