COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO SIG. CRESCENZI CARLO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 09/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO SIG. CRESCENZI CARLO Con provvedimento del 5 marzo 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto indicato in epigrafe per rispondere di comportamento non regolamentare, con relativa violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva, per violazione, in qualità di arbitro, dei principi di lealtà, correttezza e probità, non avendo ottemperato all’obbligo di presentarsi, seppur regolarmente convocato, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche per la riunione del 6 dicembre 2011 senza fornire alcuna valida giustificazione. Con nota del 2 aprile 2012, questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alla parte a cura della Procura Federale, ha notificato l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed il deferito. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadiva tutte le contestazioni mosse, replicava alle difese del deferito chiedendone la declaratoria di infondatezza e concludeva per l’affermazione di responsabilità dell’ascritto con richiesta di condanna alla sanzione dell’inibizione di mesi due. Il deferito, deducendo di avere regolarmente comunicato all’utenza telefonica del Comitato Marche l’impossibilità a presentarsi in entrambe le occasioni, concludeva chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestatigli. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e del deferito; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Crescenzi in ordine alle violazioni ascrittegli nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuto che la condotta del Crescenzi costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva non avendo ottemperato all’obbligo - previsto dal comma 3 della medesima norma innanzi richiamata - di presentarsi avanti alla Commissione Disciplinare senza fornire alcuna valida giustificazione, tali non potendosi ritenere le asserite comunicazioni telefoniche, delle quali non è stata fornita prova alcuna, e stante l’inconferenza dell’attestazione della presenza del deferito presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara il giorno 6 dicembre 2011, peraltro senza riferimento agli orari del relativo impegno. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica all’arbitro CRESCENZI CARLO la sanzione dell’inibizione per mesi uno.
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