COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 29/ 4/2012 ASTISPORT – NOVESE S.R.L.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 29/ 4/2012 ASTISPORT - NOVESE S.R.L.
La società US NOVESE SSD ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
In via preliminare si deve rilevare che il reclamo è stato inviato a mezzo raccomandata il giorno 02/05/2012 ed
è pervenuto al Comitato Regionale in data 08/05/2012.
In tal modo la reclamante non ha rispettato la delibera del Presidente Federale inerente l'abbreviazione dei
termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati come
da C.U. Nº110/A della F.I.G.C. del 06/02/2012 e riportato in allegato al C.U. nº44 del 09/02/2012 del Comitato
Regionale.
La suddetta delibera statuisce che i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare "DOVRANNO
PERVENIRE via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro
le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara".
Il mancato rispetto delle norme procedurali inficia la regolarità dell'atto precludendone l'esame del merito.
Atteso quanto in premessa pertanto SI DELIBERA:
- di respingere il reclamo proposto dalla società NOVESE dichiarandolo INAMMISSIBILE.
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè:
- di disporre l'addebito a carico della società NOVESE della tassa reclamo che non risulta versata.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº61 del 03/05/2012.