COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CALTIGNANA avverso decisione del Giudice Sportivo contenuta in C.U. n. 59 del 27.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in ordine alla gara MOMO ATLETICO CALCIO-CALTIGNANA disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del Campionato Prima Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 10/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo della Società CALTIGNANA avverso decisione del Giudice Sportivo contenuta in
C.U. n. 59 del 27.04.2012 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in ordine alla gara
MOMO ATLETICO CALCIO-CALTIGNANA disputata in data 25.04.2012 nell’ambito del
Campionato Prima Categoria - Girone A
Con reclamo inviato in data 30.04.2012 la Società CALTIGNANA ricorre avverso il provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato: la Società stessa con l’ammenda di euro 300,00 “per
comportamento offensivo e minaccioso al termine della gara di diversi giocatori, solo in parte
nominalmente identificati, nei confronti dell’arbitro che era oggetto di ripetute intimidazioni che lo
costringevano a rimanere lungamente sul terreno di gioco. Poteva raggiungere il proprio spogliatoio
grazie all’intervento fattivo di alcuni giocatori della società ospitante e dell’assistente del Caltignana
UNICO fra i tesserati a tutelarlo”; l’allenatore COLOMBO Diego con la squalifica fino al 31.07.2012
poiché “al termine della gara offendeva gravemente l’arbitro, tentava a più riprese di venire a
contatto fisico con lui non riuscendovi. Gli rivolgeva gravissime espressioni intimidatorie ed incitava i
propri calciatori contro il direttore di gara”; il calciatore TROGU Roberto con la squalifica per cinque
gare “per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso, al termine della gara, con uso di
gravissime espressioni intimidatorie nei confronti dell’arbitro (sanzione aggravata in quanto
capitano)”; il calciatore BIANCO Lorenzo con la squalifica per quattro gare “per comportamento
ripetutamente offensivo e minaccioso, al termine della gara, con uso di gravissime espressioni
intimidatorie nei confronti dell’arbitro”.
Di tali sanzioni la Società ricorrente chiede l’annullamento ovvero la riduzione, contestando la
veridicità del rapporto arbitrale su cui esse si fondano e, in particolare, ammettendo che in
occasione della gara in oggetto indicata ci siano state delle proteste generali nei confronti del
Direttore di gara, ma nessuno avrebbe tenuto nei suoi confronti atteggiamenti offensivi o
minacciosi, né gli avrebbe impedito di raggiungere gli spogliatoi.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Nel caso in esame la Società ricorrente fonda le proprie doglianze proprio sulla contestazione della
veridicità del referto arbitrale, rispetto al quale, tuttavia, risultano congrue le sanzioni comminate dal
Giudice sportivo, alla luce della effettiva gravità dei fatti in esso riportati e consistenti in gravi e
reiterate minacce ed offese nei confronti del Direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
RESPINGE
il reclamo proposto dalla Società CALTIGNANA, dichiarando la Società stessa tenuta al pagamento
della tassa di reclamo che non risulta versata.
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