COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’1/3/2012 (prot. n.5908/244 pf-11- 12-GR/mg) nei confronti di: – Lanza Mauro – Vice Presidente della società ASD Nuova Molfetta nella corrente stagione sportiva fino al 23/9/2011 – Lanza Gian Maria Presidente dell’ASD Atletico Molfetta – ASD Nuova Molfetta – ASD Atletico Molfetta per rispondere

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 10 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’1/3/2012 (prot. n.5908/244 pf-11- 12-GR/mg) nei confronti di: - Lanza Mauro - Vice Presidente della società ASD Nuova Molfetta nella corrente stagione sportiva fino al 23/9/2011 - Lanza Gian Maria Presidente dell’ASD Atletico Molfetta - ASD Nuova Molfetta - ASD Atletico Molfetta per rispondere - il sig. Lanza Mauro, tesserato in qualità di Vice Presidente dell’ASD Nuova Molfetta nella corrente stagione sportiva (fino al 23/9/2011) ai sensi dell’art.1, comma 1 del Codice dei Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo per avere presentato un esposto sotto altro nome, apponendo in calce allo stesso firma apocrifa di altro tesserato, nonché ai sensi dell’art.5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione di altro tesserato; - sig. Lanza Gian Maria, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Atletico Molfetta in qualità di Presidente, ai sensi dell’art.1, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo e per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, innanzi agli organi della Giustizia Sportiva; - la società ASD Nuova Molfetta per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal sig.Lanza Mauro, all’epoca della denuncia Vice Presidente della società; - la società ASD Atletico Molfetta per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal sig. Lanza Gian Maria, Presidente della società. FATTO Con nota del 3/8/2011, inviata alla Commissione Disciplinare Regione Puglia, l’esponente Lanza Gianmaria, presidente dell’ASD Soccer Atletico Molfetta, denunciava un illecito da parte della Fulgor Molfetta società militante nel campionato di terza categoria, consistente nel tesseramento, da parte della predetta società, di due tesserati con la propria società; nel primo caso (Muti Filippo), il presidente della Fulgor Molfetta aveva contraffatto la firma del Lanza sul modulo di trasferimento, mentre nel secondo caso (Marino Augusto), sempre il Presidente della Fulgor Molfetta aveva cancellato il segno del trasferimento temporaneo ed aveva segnato il trasferimento definitivo. Dalle indagini svolte dalla Procura Federale era stato accertato che l’esposto succitato era stato predisposto e sottoscritto dal sig. Mauro Lanza, tesserato come Vice Presidente dall’ASD Nuova Molfetta nel corrente anno sportivo, apponendo la firma apocrifa di Lanza Gian Maria, Vice Presidente dell’ASD Soccer Atletico Modugno nell’anno 2010 - 2011, in nome del quale l’esposto era stato sottoscritto. Era anche risultato che il Lanza aveva presentato denuncia dopo oltre sei mesi (nel caso di Muti Filippo) e dopo oltre nove mesi (nel caso di Marino Augusto) dall’accaduto; e che, nel corso della sua audizione, dinanzi all’Inquirente (e con specifico riferimento al tesseramento del calciatore Marino Augusto -per il quale aveva denunciato la cancellazione del segno dalla casella del trasferimento temporaneo a quello definitivo) - il Lanza Mauro aveva asserito che: “….mi hanno preso in buona fede….”, con ciò sostenendo implicitamente di non essersi accorto di avere apposto il segno sulla casella del trasferimento definitivo e, quindi, smentendo quanto da lui stesso sostenuto in precedenza. In ordine alla presunta falsificazione della firma sul cartellino del calciatore Muti Filippo, l’Inquirente aveva acquisito ed allegato al fascicolo, una serie di documenti sottoscritti dal Lanza da cui emergeva una significativa similitudine tra tali firme e quella asserita come contraffatta. Durante le rispettive audizioni dinanzi all’inquirente, i due calciatori interessati (Muti e Marino) avevano altresì affermato di essersi recati dal Lanza per ritirare i moduli dei rispettivi trasferimenti, acquisendoli già sottoscritti. Anche il Presidente dell’ASD Fulgor Molfetta, sig. Gagliardi Pompeo, confermava all’Inquirente di aver ricevuto i moduli per il trasferimento dei due calciatori già siglati, aggiungendo che, dinanzi alle contestazioni rivoltegli dal Lanza, si dichiarava pronto ad una perizia calligrafica, sostenendo la correttezza del proprio operato negli anni di attività sportiva come Dirigente. Il Collaboratore Federale Inquirente, denunciava altresì la ingiustificata mancata presentazione del sig. Lanza Gianmaria, per la sua audizione, nonostante l’invito rivoltogli. Sulla base della documentazione acquisita, la Procura Federale con la su menzionata nota dell’1/3/2012 deferiva a questa Commissione Lanza Mauro, Lanza Gianmaria e le soc. ASD Nuova Molfetta ed ASD Atletico Molfetta per rispondere delle violazioni loro contestate ed innanzi riportate. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 23/3/2012 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti innanzi menzionate, per l’udienza del 23/4/2012 alla quale comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - i sig.ri Lanza Mauro e Lanza Gianmaria (quest’ultimo anche quale rappresentante dell’ASD Atletico Molfetta) difesi dall’avv. Nicola Mastropasqua; - il sig. Bufi Saverio nella qualità di Presidente della soc. ASD Nuova Molfetta; Prima che fosse dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, ed i sig.ri Lanza Mauro, Lanza Gianmaria e Bufi Saverio nelle rispettive qualità più volte citate, dichiaravano di aver concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 CGS, la misura delle sanzioni così ridotte: a mesi quattro l’inibizione a Lanza Mauro; a giorni 40 l’inibizione a Lanza Gianmaria; l’ammenda di €240,00 a carico della ASD Nuova Molfetta e l’ammenda di €120,00 a carico della ASD Atletico Molfetta. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nel prendere atto delle succitate richieste di sanzioni ridotte; e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra le parti ne dispone -ai sensi dell’art.23 CGS-l’applicazione così come indicate in dispositivo, per cui DELIBERA -infliggersi: - al sig. Lanza Mauro la inibizione per la durata di mesi quattro; - al sig. Lanza Gianmaria la inibizione per la durata di giorni quaranta; -alla ASD Nuova Molfetta l’ammenda di € 240,00; - alla ASD Atletico Molfetta l’ammenda di € 120,00.
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