COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 219/A ASD AUDAX (AG) – avverso la squalifica per tre gare al calciatore Triolo Remo – Gara campionato 3° Cat. Gymnasium – Audax del 29/04/2012 – C.U. n.48 del 03/05/2012 Del. Prov.le Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34 DELL’ 08 MAGGIO 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 219/A ASD AUDAX (AG) - avverso la squalifica per tre gare al calciatore Triolo Remo - Gara campionato 3° Cat. Gymnasium – Audax del 29/04/2012 - C.U. n.48 del 03/05/2012 Del. Prov.le Agrigento. Con tempestivo reclamo la società A.S.D. Audax ha impugnato la sanzione in epigrafe ritenendola eccessiva in relazione ai fatti riscontrati. La Commissione Disciplinare rileva che il gravame è fondato posto che, da una circostanziata valutazione del comportamento risultante dagli atti ufficiali, emerge che il Triolo si sia limitato a proteste verbali che non hanno determinato alcuna più grave conseguenza ed in ordine alle quali ha subito il provvedimento di espulsione comminatogli dal direttore di gara.In ragione di quanto sopra si ritiene di contenere la sanzione come specificato in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore Triolo Remo. Senza addebito della tassa reclamo.
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