COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.65 del 10.05.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 36.- RECLAMO DELL’ A.S.D. VALDARBIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA U.S.D. GUARDISTALLO MONTESCUDAIO/A.S.D. VALDARBIA CALCIO DEL 29.04.2012(1-0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.65 del 10.05.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
36.- RECLAMO DELL' A.S.D. VALDARBIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D. GUARDISTALLO MONTESCUDAIO/A.S.D. VALDARBIA CALCIO DEL 29.04.2012(1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 64 del 4.5.2012;
- il 29 aprile 2012 si e' disputata in Montescudaio (Pisa), per il Campionato Regionale di Promozione, la gara Guardistallo Montescudaio-Valdarbia calcio che si concludeva con la vittoria della squadra ospitant e per 1 a 0.
L' A.S.D. Valdarbia Calcio propone pero' tempestivo reclamo avverso la validita' dell' incontro, assumendo che all' 85' della gara il n. 10 dell' U.S.D. Guardistallo Montescudaio era stato espulso ma che lo stesso era rimasto in campo per piu' di un minuto: pertanto la squadra di casa aveva giocato per tale lasso di tempo in 11 uomini, fino a quando il n. 10 si era portato negli spogliatoi. Chiede quindi la reclamante punire la societa' avversaria con la sanzione della perdita della gara e, in subordine, la ripetizione della stessa.
L' arbitro, nel suo rapporto, riferisce che il n. 10 della squadra ospitante, espulso al 46' del s.t., si trovava ancora in campo, allorche' il gioco era ripreso, ma che lo stesso "... si trovava a circa 2 metri all' interno del terreno di gioco...". L' ufficiale di gara poi esclude che in quel frangente il n. 10 dell' U.S.D. Guardistallo Montescudaio avesse preso parte o influenzato comunque il gioco in quanto il pallone si trovava dalla parte opposta; fu l' assistente arbitrale n. 2 a segnalargli la presenza del giocatore dell' U.S.D. Guardistallo Montescudaio ancora in campo proprio nel momento in cui il n. 10
"senza curarsi di cio' che accadeva" usciva definitivamente dal terreno di gioco.
Il reclamo e' infondato e va respinto. Evidenzia questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, come la presenza in campo per un brevissimo lasso di tempo di un giocatore in piu' della squadra ospitante non esplico' alcuna influenza decisiva sulla regolarita' dell' incontro. Si osserva anzitutto che detta presenza fu limitata a pochissimo tempo: l' arbitro, nel suo referto, e' stato molto preciso sulla dinamica dell' evento. Le argomentazioni proposte dalla reclamante volte a svilire l' assunto dell' Ufficiale di gara non hanno pregio perche' apodittiche. Val solo la pena di rilevare che l' arbitro ha chiaramente evidenziato che l' assistente n 2 gli segnalo' la presenza del giocatore proprio nel momento in cui il n. 10 dell' U.S.D. Guardistallo Montescudaio stava abbandonando il terreno di gioco! Cio' ben puo' essere avvenuto nei frangenti indicati dall' Ufficiale di gara, le cui affermazioni, del resto, hanno nel giudizio sportivo valore di prova assoluta e privilegiata. Lo stesso arbitro inoltre, nel suo supplemento, ha escluso che la presenza del n.10 della squadra di casa abbia potuto avere influenza sul risultato di gara in quanto il predetto non partecipo' al gioco ed il pallone, in quel momento, si trovava dalla parte opposta. Devono, pertanto, disattendersi anche le argomentazioni del sodalizio reclamante volte a dimostrare il concreto danno subito a seguito della presenza di un calciatore avversario in piu'.
In conclusione questo Giudice non ritiene che nel caso in esame si sia verificato un fatto tale da influenzare la regolarita' di svolgimento della gara. L'incontro, invece, si svolse in modo del tutto regolare.
Per tali motivi il G.S.T. rigetta il reclamo come proposto dall' A.S.D. Valdarbia Calcio di Monteroni d' Arbia (Siena) ed ordina venga addebitata la tassa di reclamo.
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