LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio SILVESTRI/A.S.D.MAZARA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio SILVESTRI/A.S.D.MAZARA CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/02/2012 il sig.Antonio SILVESTRO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MAZARA CALCIO A.S.D., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00. La Società in data 20/02/2012 presentava le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che il calciatore abbandonava spontaneamente la sede della stessa provocando un notevole danno economico a 5 giornate dal termine del Campionato. La stessa però non provvedeva alla segnalazione del fatto avvenuto al Dipartimento Interregionale onde sospendere il contratto in essere e di conseguenza i pagamenti delle rate mensili. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MAZARA CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Antonio SILVESTRO, della somma di €.4000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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