LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Federico CAON/SOLBIATESE ARNO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 del 09/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Federico CAON/SOLBIATESE ARNO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2012 il sig Federico CAON si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SOLBIATESE ARNO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/2011. Precisando di aver percepito €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SOLBIATESE ARNO CALCIO al pagamento in favore del sig Federico CAON della somma di €.3.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.