COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS – GARA ATLETIK / VIBOVILLA NEW STARS DEL 24/ 3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS – GARA ATLETIK / VIBOVILLA NEW STARS DEL 24/ 3/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Vibovilla New Stars per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Trombetta Fabio (nato l’11.05.1984) e Di Luccio Giovanni (nato il 14.05.1980) rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Trombetta Fabio dal 25.10.2007 e Di Luccio Giovanni dal 13.10.2000. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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