COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO LICUSATI ITALO CAMMARANO – GARA POL. S. MARIA / LICUSATI ITALO CAMMARANO DEL 12.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO LICUSATI ITALO CAMMARANO – GARA POL. S. MARIA / LICUSATI ITALO CAMMARANO DEL 12.02.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Licusati Italo Cammarano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Giannella Domenico (nato il 15.01.1075). Ianni Antonio (nato il 16.10.1986) e Orrù Pierpaolo (nato il 25.09.1993), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Giannella Domenico (dal 9.03.2011), Ianni Antonio (dal 5.12.2009) e Orrù Pierpaolo (dal 13.10.2011). Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatore deve giudicarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Licusati Italo Cammarano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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