COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA FOOTBALL CLUB CHIEVE / OLEVANESE ARIANO DEL 30/ 10/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA FOOTBALL CLUB CHIEVE / OLEVANESE ARIANO DEL 30/ 10/2011 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, La società reclamante si duole che la società Football Club Chieve abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori: Cibele Marco (nato il 24.04.1978) ed Arena Antonio (nato il 21.10.1966), sebbene i medesimi fossero stati squalificati per una gara (Valsele / Football Club Chieve del 14.05.2011, ultima del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 126 del 19.05.2011, pag. 2743, e pertanto, non avrebbero scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che i calciatori Cibele Marco e Arena Antonio abbiano partecipato da titolari alla gara in argomento ed in ragione della circostanza che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del C.G.S.: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva” la squalifica per una gara, doveva essere scontata in occasione della prima gara ufficiale (30.10.2011) del Campionato 2011/2012 della società F.C. Chieve, appunto la gara oggetto del reclamo.. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame, agli effetti disciplinari, è da considerare irregolare. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Football Club Chieve la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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