COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / AMERICO CANONICO DEL 23.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / AMERICO CANONICO DEL 23.02.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Bonazzi Ivano (nato il 4.05.1990), Gaeta Gabriele (nato il 28.11.1991), Zaccaria Silvestro (nato il 31.12.1991), Scarpino Francesco (nato il 19.12.1991), Russo Gianluca (nato il 21.03.1991), Rispoli Danilo (nato il 19.08.1990),Andrita Adriano (nato l’11.09.1966), Pisano Ivan (nato il 17.07.1985), nonché l’assistente di parte, sig. Capolupo Antonio, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quel che riguarda l’assistente di parte, neppure censito a favore della società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Bonazzi Ivano, Gaeta Gabriele, Zaccaria Silvestro, Scarpino Francesco, Russo Gianluca, Rispoli Danilo, Andrita Adriano, risultano regolarmente tesserati a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Capolupo Antonio, egli risulta censito, a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino, quale cassiere (esattamente, dal 21.09.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Viceversa, è risultata la posizione irregolare del calciatore Pisano Ivan, che risulta tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Americo Canonico, di infliggere, a carico della società Il Paese Bellizzi Irpino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it