COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA KARMA / DINAMO SOLOFRA DEL 25/ 2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA KARMA / DINAMO SOLOFRA DEL 25/ 2/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Dinamo Solofra per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Rogojina Robert (nato il 13.07.1992), Fusco Antonio (nato il 7.03.1992), Ronga Sabato (nato il 12.12.1982), Rega Marco (nato il 9.11.1991), Peluso Sabato (nato il 26.04.1987), Sepe Francesco (nato il 26.09.1995), Nappi Michele (nato il 14.11.1989), Maffettone Antonio (nato il 28.05.1987), Fermentino Vincenzo (nato il 2.11.1990), Bifulco Luigi (nato il 2.02.1994), Di Lauro Carmine (nato il 31.10.1982), Bossone Sabato (nato il 23.07.1983), Rega Michele (nato il 14.06.1985), Castaldo Giovanni (nato il 27.12.1987), Fusco Vincenzo (nato il 6.01.1993), Mastroieni Gianfranco (nato il 12.11.1987), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Rogojina Robert (tesserato dal 23.01.2012), Fusco Antonio, Rega Michele, Castaldo Giovanni e Mastroieni Gianfranco (tesserati dal 20.11.2009), Ronga Sabato e Di Lauro Carmine (tesserati dal 16.09.2010), Rega Marco (tesserato dal 29.10.2011), Nappi Michele e Maffettone Antonio (tesserati dal 9.12.2011), Ferrentino Vincenzo Aniello (tesserato dal 2.11.1990), Bifulco Luigi (tesserato dal 16.12.2011), Bossone Sabato (tesserato dal 17.09.2011), risultano regolarmente tesserati a favore della società Karma, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Fusco Vincenzo, nato il 6.01.1993, il quale non risulta tesserato per nessuna società; Peluso Sabato, nato il 26.04.1987, e Sepe Francesco, nato il 26.05.1995, che risultano tesserati per la società Karma dal 28.02.2012, ossia da data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori: Peluso Sabato e Sepe Francesco, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Dinamo Solofra, di infliggere, a carico della società Karma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it