COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO E.F. PORTOFINO – GARA VALSELE / E.F.PORTOFINO DEL 25/ 2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO E.F. PORTOFINO – GARA VALSELE / E.F.PORTOFINO DEL 25/ 2/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società E.F. Portofino per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Torsiello Giacomo (nato il 6.10.1984), Cuozzo Michele (nato il 15.06.1978), Cuozzo Gionatan (nato il 30.11.1984), Cuozzo Michele (nato il 12.06.1962), Falcone Gianluigi (nato il 2.01.1989), Caprio Cristofer (nato il 29.05.1989),Meccia Mario (nato il 7.01.1984), Figliulo Michele (nat il 4.05.1992), Falcone Pasquale (nato l’8.10.1978), Cuozzo Andrea (nato il 31.08.1980), Poliscano Carmine (nato il 6.07.1993), Figliulo Gerardo (nato il 18.11.1970), Caprio Julian (nato il 15.05.1992), Cuozzo Davide (nato il 12.01.1986), Figliulo Andrea Gerardo (nato il 17.02.1996), Feniello Antonio (nato il 13.04.1993), Fasano Teo (nato il 20.03.1989), Fernicola Franco (nato il 27.09.1972), nonché dell’assistente di parte, sig. Spiotta Sabino, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Torsiello Giacomo (tesserato dal 22.10.2005), Cuozzo Michele1978, Cuozzo Michele 1962 e Cuozzo Andrea (tesserati dal 18.10.2003), Cuozzo Gionatan, Polisciano Carmine e Feniello Antonio (tesserati dal 5.12.2009), Falcone Gianluigi (tesserato dal 27.03.2010), Caprio Cristofer (tesserato dal 6.11.2006), Meccia Mario, Figliulo Michele (tesserati dal 5.11.2011), Figliulo Andrea Gerardo (tesserato dal 18.02.2012), Fasano Teo (tesserato dal 16.12.2010) e Fernicola Franco (tesserato dal 17.01.2009), dell’assistente di parte, sig. Spiotta Sabino (censito per la società Valsele in qualità di consigliere dal 4.11.2011), risultano regolarmente tesserati a favore della società Valsele, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Falcone Pasquale, Caprio Julian e Cuozzo Davide che risultano tesserati in data 25.02.2012, giorno di disputa della gara in epigrafe, mentre l’utilizzo dei calciatori è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della data di spedizione del tesseramento (art. 39, commi 2 e 5 delle N.O.I.F.), Figliulo Gerardo che risulta tesserato a favore della società Valsele, dal 3.03.2012, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara in esame. I nominati calciatori risultavano in distinta ma non utilizzati dalla società Valsele. Di conseguenza, la partecipazione del solo calciatore Falcone Pasquale, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società E.F. Portofino Club, di infliggere, a carico della società Valsele, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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