COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BAIA DOMIZIA CELLOLE – GARA CARINOLA / BAIA DOMIZIA CELLOLE DEL 17/ 3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BAIA DOMIZIA CELLOLE – GARA CARINOLA / BAIA DOMIZIA CELLOLE DEL 17/ 3/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Baia Domizia Cellole in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Veneziano Lucio (nato il 10.01.1990), Corribolo Pasquale (nato il 2.09.1991), Di Spirito Antonio (nato il 24.07.1995), Di Spirito Fiore (nato il 12.09.1992) e Bertone Vincenzo (nato il 13.02.1995), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori Corribolo Pasquale e Di Spirito Antonio risultano regolarmente tesserati a favore della società Carinola rispettivamente dal 26.11.2011 e dall’11.11.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Di Spirito Fiore, che non risulta tesserato per nessuna società; Bertone Vincenzo, che risulta svincolato dalla società Carinola dall’1.07.2011 e non più ritesserato; Veneziano Lucio, che risulta svincolato da altra società dal 16.12.2011 e non ritesserato per nessuna società. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Veneziano Lucio, Bertone Vincenzo e Di Spirito Fiore, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Baia Domizia Cellole, di infliggere, a carico della società Carinola, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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