COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SAN MARCO 2006 – GARA SAN MARCO 2006 / LUZZATTI C5 DEL 10.03.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 11 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SAN MARCO 2006 – GARA SAN MARCO 2006 / LUZZATTI C5 DEL 10.03.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società San Marco 2006 in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Orsini Antonio (nato il 18.12.1982) rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il nominato calciatore Orsini Antonio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Luzzatti, dal 4.01.2012, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Marco 2006; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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