COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 11/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI • KEITA SEKOU calciatore “per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2011/12 per la società A.S.D. VIRTUS ORTANA senza averne titolo come descritto nella parte motiva”,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 11/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEI CONFRONTI DI • KEITA SEKOU calciatore “per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2011/12 per la società A.S.D. VIRTUS ORTANA senza averne titolo come descritto nella parte motiva”, ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 4415/317pf1112 AA/ac datato 12/01/2011, comunicato alle parti nel domicilio eletto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. KEITA SEKOU per rispondere dell’addebito in epigrafe contestato. All’udienza di trattazione del 10/05/2012, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; non era presente il deferito. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Dall’esame degli atti sono emersi senz’altro elementi tali da far ritenere la fondatezza dell’addebito: in particolare risulta che la dichiarazione del calciatore KEITA SEKOU nato il 18.06.1990, “DI NON ESSERE MAI STATO TESSERATO PER FEDERAZIONI ESTERE”, prodotta agli atti del presente procedimento, è mendace, non corrispondente alle informazioni scritte fornite in data 25/01/2011 dalla Federazione Francese, dalla quale risulta che lo stesso calciatore è stato invece tesserato nel club “ Nicolaite de Chaillot Paris” nella stagione sportiva 2010/2011. In considerazione di ciò, si ritiene documentalmente provata la consapevolezza del calciatore della mendacità della dichiarazione resa in relazione alla circostanza che egli non era mai stato tesserato per società calcistiche estere e ciò, evidentemente, al fine di eludere le norme in materia di tesseramento di esso calciatore comunitario. La Commissione ritiene pertanto fondato l’addebito mosso all’incolpato. Sotto il profilo dell’entità della sanzione, la Commissione ritiene congruo applicare al Sig. KEITA SEKOU la sanzione della squalifica di mesi sei, come richiesto dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica al Sig. KEITA SEKOU la sanzione della squalifica di mesi sei.
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